Ordinanza 20/2005 (ECLI:IT:COST:2005:20)
Massima numero 29058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
11/01/2005; Decisione del
11/01/2005
Deposito del 14/01/2005; Pubblicazione in G. U. 19/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
29059
Titolo
ORD. 20/05 A. INTERVENTO IN GIUDIZIO - SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI LEGITTIMATI A PROMUOVERE IL RICORSO E A RESISTERVI - INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 20/05 A. INTERVENTO IN GIUDIZIO - SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI LEGITTIMATI A PROMUOVERE IL RICORSO E A RESISTERVI - INAMMISSIBILITÀ.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, avente ad oggetto gli artt. 3 e 6 della legge della Regione Marche del 14 aprile 2004, n. 7, è inammissibile l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il ricorso e a resistervi.
- Sulla inammissibilità dell’intervento nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il ricorso e a resistervi, v. le citate sentenze nn. 49/2003, 307/2003, 315/2003, 338/2003, 166/2004, nonché l’ ordinanza n. 240/1988 e l’ordinanza allegata alla sentenza n. 196/2004.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, avente ad oggetto gli artt. 3 e 6 della legge della Regione Marche del 14 aprile 2004, n. 7, è inammissibile l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il ricorso e a resistervi.
- Sulla inammissibilità dell’intervento nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il ricorso e a resistervi, v. le citate sentenze nn. 49/2003, 307/2003, 315/2003, 338/2003, 166/2004, nonché l’ ordinanza n. 240/1988 e l’ordinanza allegata alla sentenza n. 196/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
14/04/2004
n. 7
art. 3
co.
legge della Regione Marche
14/04/2004
n. 7
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte