Ordinanza 20/2005 (ECLI:IT:COST:2005:20)
Massima numero 29059
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  11/01/2005;  Decisione del  11/01/2005
Deposito del 14/01/2005; Pubblicazione in G. U. 19/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  29058


Titolo
ORD. 20/05 B. REGIONE MARCHE - INSTALLAZIONE DI ANTENNE DI RADIOCOMUNICAZIONE CON FREQUENZE TRA 100 KHZ E 300 GHZ - SOTTOPOSIZIONE A PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO ECCESSO DALLA COMPETENZA REGIONALE - TARDIVITÀ DEL DEPOSITO DEL RICORSO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge della Regione Marche del 14 aprile 2004, n. 7, i quali assoggettano a procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA) anche l’installazione di antenne di radiocomunicazione con frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto il ricorso, notificato il 21 giugno 2004, è stato depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 6 luglio 2004, e cioè oltre il termine, da ritenersi perentorio, di dieci giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 31, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

- Sulla natura perentoria del termine per il deposito del ricorso nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, v. le citate ordinanze nn. 71/1986, 139/1987 e 126/1997.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  14/04/2004  n. 7  art. 3  co. 

legge della Regione Marche  14/04/2004  n. 7  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 31    co. 3  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 31    co. 4