Sentenza 21/2005 (ECLI:IT:COST:2005:21)
Massima numero 29060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
11/01/2005; Decisione del
11/01/2005
Deposito del 19/01/2005; Pubblicazione in G. U. 26/01/2005
Titolo
Imposte e tasse - Irap - Banche, enti e società finanziarie, imprese di assicurazione - Applicazione, in via transitoria, di aliquote più elevate di quella ordinaria e di quelle agevolate - Denunciata disparità di trattamento, contrarietà al principio di proporzionalità del prelievo alla capacità contributiva, al principio della generalità dell’obbligo contributivo - Omessa motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione ed estraneità delle norme impugnate alle censure sollevate - Inammissibilità della questione.
Imposte e tasse - Irap - Banche, enti e società finanziarie, imprese di assicurazione - Applicazione, in via transitoria, di aliquote più elevate di quella ordinaria e di quelle agevolate - Denunciata disparità di trattamento, contrarietà al principio di proporzionalità del prelievo alla capacità contributiva, al principio della generalità dell’obbligo contributivo - Omessa motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione ed estraneità delle norme impugnate alle censure sollevate - Inammissibilità della questione.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 (disciplinanti la determinazione del valore della produzione netta, rispettivamente, delle banche e degli altri enti e società finanziari, da un lato, e delle imprese di assicurazione, dall'altro), per asserita violazione degli artt. 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione, sia per la formale mancanza, nell’ordinanza di rimessione, di una motivazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza specificamente riferita a tali articoli, sia per la sostanziale estraneità delle norme impugnate alle censure sollevate dalla rimettente.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 (disciplinanti la determinazione del valore della produzione netta, rispettivamente, delle banche e degli altri enti e società finanziari, da un lato, e delle imprese di assicurazione, dall'altro), per asserita violazione degli artt. 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione, sia per la formale mancanza, nell’ordinanza di rimessione, di una motivazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza specificamente riferita a tali articoli, sia per la sostanziale estraneità delle norme impugnate alle censure sollevate dalla rimettente.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 6
co.
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte