Sentenza 21/2005 (ECLI:IT:COST:2005:21)
Massima numero 29061
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  11/01/2005;  Decisione del  11/01/2005
Deposito del 19/01/2005; Pubblicazione in G. U. 26/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  29060  29062  29063


Titolo
Eccezione di inammissibilità - Asserita carenza di motivazione circa la rilevanza della questione nei giudizi 'a quibus' - Reiezione.

Testo
Reiezione dell’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 (che introduce disposizioni transitorie in materia di aliquote IRAP differenziandole per settori produttivi e per tipologie di soggetti passivi), quale modificato dall’art. 6, comma 17, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in relazione agli artt. 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione, per carenza di motivazione circa la rilevanza nei giudizi 'a quibus'. Infatti dalla descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi contenuta nelle ordinanze di rimessione e dalla stessa denominazione sociale delle ricorrenti emerge che alle società contribuenti è applicabile la disposizione denunciata.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 45  co. 2

legge  23/12/1999  n. 488  art. 6  co. 17

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte