Sentenza 21/2005 (ECLI:IT:COST:2005:21)
Massima numero 29062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  11/01/2005;  Decisione del  11/01/2005
Deposito del 19/01/2005; Pubblicazione in G. U. 26/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  29060  29061  29063


Titolo
Eccezione di inammissibilità - Riserva alla potestà discrezionale del legislatore - Reiezione.

Testo
Reiezione dell’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 (che introduce disposizioni transitorie in materia di aliquote IRAP differenziandole per settori produttivi e per tipologie di soggetti passivi), quale modificato dall’art. 6, comma 17, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in relazione agli artt. 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione, per ritenuta contrarietà ai princìpi di eguaglianza e di proporzionalità del prelievo alla capacità contributiva nonché al principio della generalità dell’obbligo contributivo. Ed invero le proposte censure si risolvono nella denuncia del superamento di limiti costituzionalmente imposti all’esercizio discrezionale del potere legislativo e postulano uno scrutinio nel merito, rispetto agli evocati parametri costituzionali, sotto il profilo della non arbitrarietà e della non irragionevolezza.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 45  co. 2

legge  23/12/1999  n. 488  art. 6  co. 17

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte