Sentenza 21/2005 (ECLI:IT:COST:2005:21)
Massima numero 29063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
11/01/2005; Decisione del
11/01/2005
Deposito del 19/01/2005; Pubblicazione in G. U. 26/01/2005
Titolo
Imposte e tasse - Irap - Banche, enti e società finanziarie, imprese di assicurazione - Applicazione, in via transitoria, di aliquote più elevate di quella ordinaria e di quelle agevolate - Denunciata disparità di trattamento, particolarmente rispetto ai settori agricolo e delle cooperative della piccola pesca beneficiari di agevolazioni, contrarietà al principio di proporzionalità del prelievo alla capacità contributiva, al principio della generalità dell’obbligo contributivo - Non fondatezza della questione.
Imposte e tasse - Irap - Banche, enti e società finanziarie, imprese di assicurazione - Applicazione, in via transitoria, di aliquote più elevate di quella ordinaria e di quelle agevolate - Denunciata disparità di trattamento, particolarmente rispetto ai settori agricolo e delle cooperative della piccola pesca beneficiari di agevolazioni, contrarietà al principio di proporzionalità del prelievo alla capacità contributiva, al principio della generalità dell’obbligo contributivo - Non fondatezza della questione.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (che introduce disposizioni transitorie in materia di aliquote IRAP differenziandole per settori produttivi e per tipologie di soggetti passivi), quale modificato dall’art. 6, comma 17, lettera b), della legge n. 488 del 1999, sollevate, in riferimento al combinato disposto degli articoli 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione quale espressione del principio di eguaglianza e di proporzionalità del prelievo alla capacità contributiva nonché del principio della generalità dell’obbligo contributivo sotto il profilo della non arbitrarietà e della non irragionevolezza. Per il primo profilo - riferito alla denunciata violazione del principio di eguaglianza e di proporzionalità del prelievo alla capacità contributiva - la previsione delle aliquote dell’IRAP differenziate per settori produttivi e per tipologie di soggetti passivi risulta sorretta da non irragionevoli motivi di politica economica e redistributiva, sia, a regime, poiché detta differenziazione trova la sua giustificazione, fisiologica e avulsa da esigenze intertemporali, nei diversi obiettivi di politica economica e redistributiva che le Regioni stesse intendano perseguire nell’àmbito della loro autonomia finanziaria, sia, nella prima applicazione del tributo - ipotesi che segna i limiti del presente giudizio -, poiché il carattere dell’IRAP di tributo sostitutivo di altri tributi e prestazioni imposte rende ragionevole l’intento del legislatore delegato di garantire, attraverso l’aumento provvisorio e calibrato delle aliquote per i settori bancario, finanziario e assicurativo, una certa continuità tra il precedente e il nuovo regime, soprattutto in termini redistributivi e di gettito. Per il secondo profilo - riferito alla denunciata violazione del principio della generalità dell’obbligo di concorrere alle spese pubbliche - la lettura di detto principio da cui muovono i rimettenti è erronea perché non considera il necessario collegamento con la capacità contributiva postulato dallo stesso art. 53, primo comma, Cost. e perché, di conseguenza, impedirebbe ogni politica redistributiva del carico fiscale, ogni differenziazione di aliquote ed ogni agevolazione, pur se rispettose dei princìpi di eguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva; d’altro canto, l’erroneità di quanto presupposto dai medesimi rimettenti è dimostrata non solo dall’autonomia delle ragioni giustificatrici della differenziazione delle aliquote di ciascun settore (neutralizzazione sia del maggiore impatto del nuovo tributo sui settori agricolo e della piccola pesca, sia del minore impatto sui settori bancario, finanziario ed assicurativo), ma anche dalla diversa durata dei periodi transitori previsti per i menzionati settori (sette periodi d’imposta a decorrere da quello in corso al 1° gennaio 1998 per i settori ad aliquota ridotta; cinque periodi d’imposta, con la stessa decorrenza, per i settori ad aliquota maggiorata).
- In tema di discrezionalità del legislatore nel dettare disposizioni transitorie, v. citate ordinanze n. 131/1988 e n. 66/1994.
- In tema di aliquote IRAP, v. citata sentenza n. 426/2002, con la quale la Corte costituzionale, negando l’illegittimità costituzionale di un’unica aliquota, non ha inteso escludere la legittimità costituzionale di aliquote differenziate per settori.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (che introduce disposizioni transitorie in materia di aliquote IRAP differenziandole per settori produttivi e per tipologie di soggetti passivi), quale modificato dall’art. 6, comma 17, lettera b), della legge n. 488 del 1999, sollevate, in riferimento al combinato disposto degli articoli 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione quale espressione del principio di eguaglianza e di proporzionalità del prelievo alla capacità contributiva nonché del principio della generalità dell’obbligo contributivo sotto il profilo della non arbitrarietà e della non irragionevolezza. Per il primo profilo - riferito alla denunciata violazione del principio di eguaglianza e di proporzionalità del prelievo alla capacità contributiva - la previsione delle aliquote dell’IRAP differenziate per settori produttivi e per tipologie di soggetti passivi risulta sorretta da non irragionevoli motivi di politica economica e redistributiva, sia, a regime, poiché detta differenziazione trova la sua giustificazione, fisiologica e avulsa da esigenze intertemporali, nei diversi obiettivi di politica economica e redistributiva che le Regioni stesse intendano perseguire nell’àmbito della loro autonomia finanziaria, sia, nella prima applicazione del tributo - ipotesi che segna i limiti del presente giudizio -, poiché il carattere dell’IRAP di tributo sostitutivo di altri tributi e prestazioni imposte rende ragionevole l’intento del legislatore delegato di garantire, attraverso l’aumento provvisorio e calibrato delle aliquote per i settori bancario, finanziario e assicurativo, una certa continuità tra il precedente e il nuovo regime, soprattutto in termini redistributivi e di gettito. Per il secondo profilo - riferito alla denunciata violazione del principio della generalità dell’obbligo di concorrere alle spese pubbliche - la lettura di detto principio da cui muovono i rimettenti è erronea perché non considera il necessario collegamento con la capacità contributiva postulato dallo stesso art. 53, primo comma, Cost. e perché, di conseguenza, impedirebbe ogni politica redistributiva del carico fiscale, ogni differenziazione di aliquote ed ogni agevolazione, pur se rispettose dei princìpi di eguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva; d’altro canto, l’erroneità di quanto presupposto dai medesimi rimettenti è dimostrata non solo dall’autonomia delle ragioni giustificatrici della differenziazione delle aliquote di ciascun settore (neutralizzazione sia del maggiore impatto del nuovo tributo sui settori agricolo e della piccola pesca, sia del minore impatto sui settori bancario, finanziario ed assicurativo), ma anche dalla diversa durata dei periodi transitori previsti per i menzionati settori (sette periodi d’imposta a decorrere da quello in corso al 1° gennaio 1998 per i settori ad aliquota ridotta; cinque periodi d’imposta, con la stessa decorrenza, per i settori ad aliquota maggiorata).
- In tema di discrezionalità del legislatore nel dettare disposizioni transitorie, v. citate ordinanze n. 131/1988 e n. 66/1994.
- In tema di aliquote IRAP, v. citata sentenza n. 426/2002, con la quale la Corte costituzionale, negando l’illegittimità costituzionale di un’unica aliquota, non ha inteso escludere la legittimità costituzionale di aliquote differenziate per settori.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/12/1997
n. 446
art. 45
co. 2
legge
23/12/1999
n. 488
art. 6
co. 17
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte