Ordinanza 22/2005 (ECLI:IT:COST:2005:22)
Massima numero 29064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
11/01/2005; Decisione del
11/01/2005
Deposito del 19/01/2005; Pubblicazione in G. U. 26/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 22/05. AMBIENTE (TUTELA DELL’) - INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - DEPENALIZZAZIONE - NON RETROATTIVITÀ DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA - ASSUNTO CONTRASTO CON I CRITERI DIRETTIVI DELLA DELEGA LEGISLATIVA, COMPORTANTI IL DIVIETO DI DEGRADARE CONDOTTE QUALIFICATE COME REATI - SOPRAVVENUTA NORMATIVA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE - MOTIVAZIONE 'PER RELATIONEM' ALLA PRECEDENTE ORDINANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 22/05. AMBIENTE (TUTELA DELL’) - INQUINAMENTO - TUTELA DELLE ACQUE - DEPENALIZZAZIONE - NON RETROATTIVITÀ DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA - ASSUNTO CONTRASTO CON I CRITERI DIRETTIVI DELLA DELEGA LEGISLATIVA, COMPORTANTI IL DIVIETO DI DEGRADARE CONDOTTE QUALIFICATE COME REATI - SOPRAVVENUTA NORMATIVA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE - MOTIVAZIONE 'PER RELATIONEM' ALLA PRECEDENTE ORDINANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 1999, nella parte in cui abroga l'intera legge n. 319 del 1976, nonché dell'articolo 59, commi 5 e 6, del medesimo d.lgs. n. 152 del 1999, nella parte in cui depenalizza una fattispecie in materia di scarico di acque reflue industriali. Ed invero, la questione, riproposta dal giudice 'a quo', dopo la restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale per 'ius superveniens', rappresentato dall’art. 23 del decreto legislativo n. 258 del 2000, per l’asserito contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, è motivata 'per relationem' alla precedente ordinanza, sull’assunto che la depenalizzazione in questione vieterebbe i criteri direttivi della legge delega n. 146 del 1994. Orbene, anche in ipotesi di restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché accerti la rilevanza della questione proposta a seguito di 'ius superveniens', l'ordinanza con la quale quest'ultimo ripropone la questione di costituzionalità, introduce un nuovo giudizio di legittimità costituzionale che non costituisce una prosecuzione di quello concluso con la restituzione degli atti. Conseguentemente, ai fini della necessaria autosufficienza della motivazione dell'atto che solleva la questione, il rimettente deve descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame e rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità di ciascuna norma sottoposta al giudizio di questa Corte, anche in funzione della fondamentale esigenza di chiara e generale conoscenza delle questioni medesime, soggette ad un apposito regime di pubblicità.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 1999, nella parte in cui abroga l'intera legge n. 319 del 1976, nonché dell'articolo 59, commi 5 e 6, del medesimo d.lgs. n. 152 del 1999, nella parte in cui depenalizza una fattispecie in materia di scarico di acque reflue industriali. Ed invero, la questione, riproposta dal giudice 'a quo', dopo la restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale per 'ius superveniens', rappresentato dall’art. 23 del decreto legislativo n. 258 del 2000, per l’asserito contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, è motivata 'per relationem' alla precedente ordinanza, sull’assunto che la depenalizzazione in questione vieterebbe i criteri direttivi della legge delega n. 146 del 1994. Orbene, anche in ipotesi di restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché accerti la rilevanza della questione proposta a seguito di 'ius superveniens', l'ordinanza con la quale quest'ultimo ripropone la questione di costituzionalità, introduce un nuovo giudizio di legittimità costituzionale che non costituisce una prosecuzione di quello concluso con la restituzione degli atti. Conseguentemente, ai fini della necessaria autosufficienza della motivazione dell'atto che solleva la questione, il rimettente deve descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame e rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità di ciascuna norma sottoposta al giudizio di questa Corte, anche in funzione della fondamentale esigenza di chiara e generale conoscenza delle questioni medesime, soggette ad un apposito regime di pubblicità.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
11/05/1999
n. 152
art. 59
co. 5
decreto legislativo
11/05/1999
n. 152
art. 59
co. 6
decreto legislativo
11/05/1999
n. 152
art. 63
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte