Ordinanza 23/2005 (ECLI:IT:COST:2005:23)
Massima numero 29065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  11/01/2005;  Decisione del  11/01/2005
Deposito del 19/01/2005; Pubblicazione in G. U. 26/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  29066


Titolo
Imposte e tasse - Imposta di registro sugli atti di trasferimento dei terreni agricoli a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli - Aliquota nella misura del 15 per cento - Omessa motivazione in ordine a uno dei parametri invocati e genericità della censura in relazione all’altro parametro - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge n. 36 del 1977, che aggiunge l'articolo 1-bis e modifica gli articoli 4 e 8 della tariffa, parte prima, allegato A, del d.P.R. n. 634 del 1972 - nella parte in cui prevede che, nel caso di atti traslativi di terreni agricoli stipulati a titolo oneroso da soggetti non imprenditori agricoli, l'imposta di registro si applichi con l'aliquota del 15% anziché con quella dell'8% prevista dall'articolo 1 della suddetta tariffa per gli imprenditori agricoli - per omessa motivazione in ordine alla violazione del parametro evocato e per genericità della censura in ordine ad altro parametro.

- In tema di manifesta inammissibilità per omessa motivazione in ordine al parametro di cui si deduce la violazione, v. citata ordinanza n. 459/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge  21/02/1977  n. 36  art. 2  co. 

legge  23/12/1976  n. 854  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte