Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Necessaria corrispondenza tra quest'ultimo e la delibera autorizzativa dell'impugnazione - Decadenza per il suo deposito oltre il termine prescritto, salve le ipotesi di novazione della fonte (nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma della Regione Lombardia che, con riguardo al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, stabilisce una maggiorazione delle aliquote per i rifiuti che provengono da Comuni ubicati fuori dal territorio regionale). (Classif. 113002).
Con riferimento alle questioni proposte in via principale, deve sussistere il necessario requisito della corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri che l'ha autorizzato. (Precedenti: S. 199/2020; S. 83/2018 - mass. 40488; S. 152/2017 - mass. 39959; S. 265/2016 - mass. 39276; S. 239/2016 - mass. 39127).
I termini per la notifica e per il deposito del ricorso devono intendersi stabiliti a pena di decadenza, perché se così non fosse le controversie fra lo Stato e le Regioni potrebbero essere instaurate sine die, salve le ipotesi di novazione della fonte, che possono consentire l'impugnazione della legge che abbia riprodotto una precedente disciplina non impugnata. (Precedenti: S. 121/2010 - mass. 34506; S. 9/2010 - mass. 34248).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di corrispondenza tra ricorso e delibera governativa di impugnazione nonché per tardività, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettera s), e 120 Cost. - dell'art. 24 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021 che, con riguardo al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, stabilisce una maggiorazione delle aliquote per i rifiuti che provengono da Comuni ubicati fuori dal territorio regionale. Il ricorrente ha impugnato solo l'art. 24, comma 1, lett. g), che novella il comma 8 dell'art. 53 della legge reg. n. 10 del 2003, e non le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 24. Inoltre la disposizione effettivamente impugnata - salva la modifica di un semplice inciso contenuto nella norma, inidonea a configurare un'ipotesi di novazione della fonte - riguarda in realtà disposizioni già contenute nel testo originario del comma 8 dell'art. 53 della legge reg. n. 10 del 2003, a suo tempo non impugnate).