Ordinanza 24/2005 (ECLI:IT:COST:2005:24)
Massima numero 29067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
11/01/2005; Decisione del
11/01/2005
Deposito del 19/01/2005; Pubblicazione in G. U. 26/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
29068
Titolo
ORD. 24/05 A. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - CONTROVERSIE RELATIVE AGLI ATTI, AI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA, E CONCERNENTI I DIRITTI ALLA RESTITUZIONE O IL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTI DA OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O DA ACCESSIONE INVERTITA - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI CRITERI DIRETTIVI FISSATI DALLA DELEGA LEGISLATIVA - GIUDIZIO 'A QUO' INSTAURATO QUANDO LA NORMA CENSURATA ERA STATA GIÀ MODIFICATA DAL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 24/05 A. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - CONTROVERSIE RELATIVE AGLI ATTI, AI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA, E CONCERNENTI I DIRITTI ALLA RESTITUZIONE O IL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTI DA OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O DA ACCESSIONE INVERTITA - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI CRITERI DIRETTIVI FISSATI DALLA DELEGA LEGISLATIVA - GIUDIZIO 'A QUO' INSTAURATO QUANDO LA NORMA CENSURATA ERA STATA GIÀ MODIFICATA DAL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, censurato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, in relazione all’art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella parte in cui, in materia di edilizia e di urbanistica, non si limita ad estendere alle controversie inerenti a diritti patrimoniali consequenziali la giurisdizione di legittimità o esclusiva già spettante al giudice amministrativo, ma istituisce una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena con riferimento all’intero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche. Il giudizio 'a quo', infatti, è stato instaurato nella vigenza dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, censurato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, in relazione all’art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella parte in cui, in materia di edilizia e di urbanistica, non si limita ad estendere alle controversie inerenti a diritti patrimoniali consequenziali la giurisdizione di legittimità o esclusiva già spettante al giudice amministrativo, ma istituisce una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena con riferimento all’intero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche. Il giudizio 'a quo', infatti, è stato instaurato nella vigenza dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 34
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte