Ordinanza 24/2005 (ECLI:IT:COST:2005:24)
Massima numero 29068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
11/01/2005; Decisione del
11/01/2005
Deposito del 19/01/2005; Pubblicazione in G. U. 26/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
29067
Titolo
ORD. 24/05 B. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - CONTROVERSIE RELATIVE AGLI ATTI, AI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA, E CONCERNENTI I DIRITTI ALLA RESTITUZIONE O IL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTI DA OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O DA ACCESSIONE INVERTITA - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI CRITERI DIRETTIVI FISSATI DALLA DELEGA LEGISLATIVA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ PARZIALE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - NECESSITÀ DI NUOVO ESAME DEI TERMINI DELLA QUESTIONE E DELLA SUA PERDURANTE RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 24/05 B. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - CONTROVERSIE RELATIVE AGLI ATTI, AI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA, E CONCERNENTI I DIRITTI ALLA RESTITUZIONE O IL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTI DA OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O DA ACCESSIONE INVERTITA - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI CRITERI DIRETTIVI FISSATI DALLA DELEGA LEGISLATIVA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ PARZIALE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - NECESSITÀ DI NUOVO ESAME DEI TERMINI DELLA QUESTIONE E DELLA SUA PERDURANTE RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Va disposta la restituzione ai giudici rimittenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, censurato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, in relazione all’art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella parte in cui, in materia di edilizia e di urbanistica, non si limita ad estendere alle controversie inerenti a diritti patrimoniali consequenziali la giurisdizione di legittimità o esclusiva già spettante al giudice amministrativo, ma istituisce una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena con riferimento all’intero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche, in quanto, successivamente alle ordinanze di remissione, con sentenza n. 281 del 2004 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 80 del 1998 e si è osservato che detta declaratoria comporta la necessità di interpretare l’art. 35 nel senso che il potere di riconoscere i diritti patrimoniali consequenziali, ivi incluso il risarcimento del danno, è limitato alle sole ipotesi in cui il giudice amministrativo era già munito di giurisdizione, tanto di legittimità quanto esclusiva, sicché, risultando sostanzialmente modificata la disciplina riguardo alla quale i giudici rimettenti hanno sollevato le questioni, si rende necessario un nuovo esame dei termini delle questioni stesse e della loro perdurante rilevanza nei giudizi 'a quibus'.
- Sulla restituzione atti in analoghe fattispecie, si vedano le citate ordinanze nn. 184/2003; 197/2004 e 363/2004.
Va disposta la restituzione ai giudici rimittenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, censurato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, in relazione all’art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella parte in cui, in materia di edilizia e di urbanistica, non si limita ad estendere alle controversie inerenti a diritti patrimoniali consequenziali la giurisdizione di legittimità o esclusiva già spettante al giudice amministrativo, ma istituisce una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena con riferimento all’intero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche, in quanto, successivamente alle ordinanze di remissione, con sentenza n. 281 del 2004 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 80 del 1998 e si è osservato che detta declaratoria comporta la necessità di interpretare l’art. 35 nel senso che il potere di riconoscere i diritti patrimoniali consequenziali, ivi incluso il risarcimento del danno, è limitato alle sole ipotesi in cui il giudice amministrativo era già munito di giurisdizione, tanto di legittimità quanto esclusiva, sicché, risultando sostanzialmente modificata la disciplina riguardo alla quale i giudici rimettenti hanno sollevato le questioni, si rende necessario un nuovo esame dei termini delle questioni stesse e della loro perdurante rilevanza nei giudizi 'a quibus'.
- Sulla restituzione atti in analoghe fattispecie, si vedano le citate ordinanze nn. 184/2003; 197/2004 e 363/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 34
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte