Ordinanza 25/2005 (ECLI:IT:COST:2005:25)
Massima numero 29069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
11/01/2005; Decisione del
11/01/2005
Deposito del 19/01/2005; Pubblicazione in G. U. 26/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 25/05. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - ESECUZIONE PER IL RILASCIO - SOSPENSIONE SU ISTANZA DEL CONDUTTORE - OPPOSIZIONE DEL LOCATORE - TERMINE PERENTORIO PREVISTO DALL’ART. 617 COD. PROC. CIV. - APPLICAZIONE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA IN RELAZIONE ALLA ORDINARIA PROCEDURA ESECUTIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 25/05. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - ESECUZIONE PER IL RILASCIO - SOSPENSIONE SU ISTANZA DEL CONDUTTORE - OPPOSIZIONE DEL LOCATORE - TERMINE PERENTORIO PREVISTO DALL’ART. 617 COD. PROC. CIV. - APPLICAZIONE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA IN RELAZIONE ALLA ORDINARIA PROCEDURA ESECUTIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito in legge dall’art. 1 della legge 1° agosto 2002, n. 185, nella parte in cui non prevede che l’opposizione al tribunale, avverso il decreto del giudice dell’esecuzione, sia proposta entro il termine di cui all’art. 617 cod. proc. civ.. La questione risulta infatti sollevata sulla base della premessa, erronea quanto apodittica, secondo cui l’opposizione alla sospensione disciplinata dal decreto-legge n. 122 del 2002 sarebbe sostanzialmente identica a quella promuovibile nell’ambito di una ordinaria procedura esecutiva avverso il provvedimento di sospensione emesso dal giudice dell’esecuzione, laddove essa costituisce una vera e propria (se pur temporanea) negazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, sicché la disomogeneità dell’oggetto dell’opposizione 'de qua' e di quella agli atti esecutivi comporta che il riferimento all’art. 618 cod. proc. civ., operato dal decreto-legge n. 122 del 2002, non giustifica l’adozione dell’intera disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi come 'tertium comparationis', ma costituisce un mero richiamo ad una data disciplina del procedimento e del provvedimento conclusivo di esso nonché del regime di tale provvedimento.
E’ manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito in legge dall’art. 1 della legge 1° agosto 2002, n. 185, nella parte in cui non prevede che l’opposizione al tribunale, avverso il decreto del giudice dell’esecuzione, sia proposta entro il termine di cui all’art. 617 cod. proc. civ.. La questione risulta infatti sollevata sulla base della premessa, erronea quanto apodittica, secondo cui l’opposizione alla sospensione disciplinata dal decreto-legge n. 122 del 2002 sarebbe sostanzialmente identica a quella promuovibile nell’ambito di una ordinaria procedura esecutiva avverso il provvedimento di sospensione emesso dal giudice dell’esecuzione, laddove essa costituisce una vera e propria (se pur temporanea) negazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, sicché la disomogeneità dell’oggetto dell’opposizione 'de qua' e di quella agli atti esecutivi comporta che il riferimento all’art. 618 cod. proc. civ., operato dal decreto-legge n. 122 del 2002, non giustifica l’adozione dell’intera disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi come 'tertium comparationis', ma costituisce un mero richiamo ad una data disciplina del procedimento e del provvedimento conclusivo di esso nonché del regime di tale provvedimento.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
20/06/2002
n. 122
art. 1
co. 2
legge
01/08/2002
n. 185
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte