Sentenza 26/2005 (ECLI:IT:COST:2005:26)
Massima numero 29070
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 24/01/2005; Pubblicazione in G. U. 26/01/2005
Titolo
SENT. 26/05 A. OGGETTO DEL GIUDIZIO - IMPUGNAZIONE DI DISPOSIZIONI A CONTENUTO COMPLESSO -INDIVIDUAZIONE DELLE NORME CENSURATE ALLA LUCE DELLA MOTIVAZIONE DEL RICORSO.
SENT. 26/05 A. OGGETTO DEL GIUDIZIO - IMPUGNAZIONE DI DISPOSIZIONI A CONTENUTO COMPLESSO -INDIVIDUAZIONE DELLE NORME CENSURATE ALLA LUCE DELLA MOTIVAZIONE DEL RICORSO.
Testo
Allorquando venga proposta in via principale una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto disposizioni dal contenuto complesso (nella specie, l’art. 2 della legge della Regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42, che inserisce l’art. 22-ter, commi 1, 2 e 3, nella legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, il quale ha una sfera soggettiva di applicazione molto vasta che include tutte le pubbliche amministrazioni), la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale deve essere valutata alla luce della ragione addotta e del parametro evocato; ne consegue che, essendo dedotta in ricorso la violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione – che riguarda soltanto le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali – deve ritenersi che il ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri abbia chiesto la dichiarazione di illegittimità delle disposizioni censurate in quanto applicabili alle amministrazioni ed agli enti suindicati.
Allorquando venga proposta in via principale una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto disposizioni dal contenuto complesso (nella specie, l’art. 2 della legge della Regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42, che inserisce l’art. 22-ter, commi 1, 2 e 3, nella legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, il quale ha una sfera soggettiva di applicazione molto vasta che include tutte le pubbliche amministrazioni), la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale deve essere valutata alla luce della ragione addotta e del parametro evocato; ne consegue che, essendo dedotta in ricorso la violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione – che riguarda soltanto le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali – deve ritenersi che il ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri abbia chiesto la dichiarazione di illegittimità delle disposizioni censurate in quanto applicabili alle amministrazioni ed agli enti suindicati.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
04/08/2003
n. 42
art. 2
co.
legge della Regione Toscana
26/07/2002
n. 32
art. 22
co. 1
legge della Regione Toscana
26/07/2002
n. 32
art. 22
co. 2
legge della Regione Toscana
26/07/2002
n. 32
art. 22
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte