Sentenza 26/2005 (ECLI:IT:COST:2005:26)
Massima numero 29071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  12/01/2005;  Decisione del  12/01/2005
Deposito del 24/01/2005; Pubblicazione in G. U. 26/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  29070  29072


Titolo
SENT. 26/05 B. REGIONE TOSCANA - IMPIEGO PUBBLICO - DISCIPLINA PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE CON DIPLOMA DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO - APPLICABILITÀ ANCHE ALLE AMMINISTRAZIONI STATALI E AGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI ESISTENTI NEL TERRITORIO REGIONALE - RICORSO DEL GOVERNO - LESIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2 della legge della Regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42, che inserisce l’art. 22-ter, commi 1, 2 e 3, nella legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, nella parte in cui include tra i destinatari suoi e del regolamento previsto dall’art. 22-bis le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale. Premesso che per individuare i contenuti delle “materie” elencate nei commi secondo e terzo dell’art. 117 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, utili elementi possono trarsi anche dalla normativa precedente la modifica stessa e che, in base a tale normativa (art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; legge 14 febbraio 2003, n. 30; decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), la formazione dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni costituisce – come regola generale – oggetto di disciplina autonoma, rispetto alle norme dei suindicati provvedimenti legislativi, la disposizione censurata non si limita ad adeguare la disciplina del testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro alle più recenti previsioni, e in particolare a quelle relative agli elenchi anagrafici, sostitutivi delle liste di collocamento, e all’efficacia di autorizzazione dell’atto di avviamento, né regola soltanto la fase dell’incontro tra domanda e offerta, ma incide direttamente sui modi del reclutamento e, mediante il regolamento, sui contenuti e sugli effetti di tale reclutamento in relazione al personale delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le sedi centrali e gli uffici periferici di amministrazioni ed enti pubblici a carattere nazionale, così incidendo sulla organizzazione amministrativa delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, riservata allo Stato dall’art. 117, comma secondo, lettera g), Cost., senza che possa assumere rilievo la circostanza che la medesima disposizione non si discosta dal contenuto dell’art. 35, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 165 del 2001, perché la novazione della fonte, con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale, costituisce causa di illegittimità della norma.

- Sui criteri da seguire per la individuazione dei contenuti delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell’art. 117 Cost., v. le citate sentenze nn. 324/2003 e 9/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  04/08/2003  n. 42  art. 2  co. 

legge regionale  26/07/2002  n. 32  art. 22  co. 1

legge regionale  26/07/2002  n. 32  art. 22  co. 2

legge regionale  26/07/2002  n. 32  art. 22  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 6

Altri parametri e norme interposte