Sentenza 26/2005 (ECLI:IT:COST:2005:26)
Massima numero 29072
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  12/01/2005;  Decisione del  12/01/2005
Deposito del 24/01/2005; Pubblicazione in G. U. 26/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  29070  29071


Titolo
SENT. 26/05 C. REGIONE TOSCANA - IMPIEGO PUBBLICO - DISCIPLINA PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE CON DIPLOMA DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO - APPLICABILITÀ ANCHE ALLE AMMINISTRAZIONI STATALI E AGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI ESISTENTI NEL TERRITORIO REGIONALE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, E IN SUBORDINE DELLA COMPETENZA CONCORRENTE - DICHIARATA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ALTRA CENSURA PRIVA DI AUTONOMIA - CESSAZIONE DELL’INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42, che inserisce l’art. 22-ter, commi 1, 2 e 3, nella legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, nella parte in cui include tra i destinatari suoi e del regolamento previsto dall’art. 22-bis le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Toscana n. 42 del 2003, in quanto, non essendo tale disposizione – che inserisce nella legge regionale n. 32 del 2002 l’art. 22-bis - oggetto di autonome censure, viene meno l’interesse a ricorrere.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  04/08/2003  n. 42  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 6

Altri parametri e norme interposte