Sentenza 27/2005 (ECLI:IT:COST:2005:27)
Massima numero 29073
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  12/01/2005;  Decisione del  12/01/2005
Deposito del 24/01/2005; Pubblicazione in G. U. 26/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  29074  29075


Titolo
SENT. 27/05 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONE COMPORTANTE LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE -DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PATENTE DI GUIDA - ONERE DEL VERSAMENTO DELLA SOMMA PARI ALLA METÀ DEL MASSIMO EDITTALE DELLA SANZIONE INFLITTA - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE AD ALTRE PROCEDURE DI CONTESTAZIONE, LIMITAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI AGIRE IN GIUDIZIO, LIMITAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA CENSURATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione, in quanto subordina l’ammissibilità del ricorso giurisdizionale avverso le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada al versamento di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta. La disposizione censurata, infatti, è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 114 del 2004.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 204  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 113  co. 2

Altri parametri e norme interposte