Sentenza 27/2005 (ECLI:IT:COST:2005:27)
Massima numero 29074
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 24/01/2005; Pubblicazione in G. U. 26/01/2005
Titolo
SENT. 27/05 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE A PUNTI - RECUPERO DI PUNTI MEDIANTE LA FREQUENZA DI CORSI DI AGGIORNAMENTO - INFRAZIONI COMMESSE NEL TEMPO PRECEDENTE L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA TRASGRESSORI IN RELAZIONE AL TEMPO DI COMMISSIONE DELL’INFRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 27/05 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE A PUNTI - RECUPERO DI PUNTI MEDIANTE LA FREQUENZA DI CORSI DI AGGIORNAMENTO - INFRAZIONI COMMESSE NEL TEMPO PRECEDENTE L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA TRASGRESSORI IN RELAZIONE AL TEMPO DI COMMISSIONE DELL’INFRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’inapplicabilità della sanzione accessoria della detrazione dei punti sulla patente di guida in difetto della normativa di attuazione dei previsti corsi di recupero. Da un lato, infatti, anche per le infrazioni commesse tra il 30 giugno 2003 e la data di entrata in vigore del decreto ministeriale relativo all’organizzazione dei corsi di recupero dei punti perduti era ed è possibile l’accesso ai corsi stessi, non essendo prevista alcuna preclusione di carattere temporale per l’iscrizione ai medesimi; dall’altro, l’eventuale ritardo imputabile all’autorità amministrativa nel porre in essere gli atti di adempimento di una determinata normativa non può tradursi in una ragione di illegittimità costituzionale della normativa stessa.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’inapplicabilità della sanzione accessoria della detrazione dei punti sulla patente di guida in difetto della normativa di attuazione dei previsti corsi di recupero. Da un lato, infatti, anche per le infrazioni commesse tra il 30 giugno 2003 e la data di entrata in vigore del decreto ministeriale relativo all’organizzazione dei corsi di recupero dei punti perduti era ed è possibile l’accesso ai corsi stessi, non essendo prevista alcuna preclusione di carattere temporale per l’iscrizione ai medesimi; dall’altro, l’eventuale ritardo imputabile all’autorità amministrativa nel porre in essere gli atti di adempimento di una determinata normativa non può tradursi in una ragione di illegittimità costituzionale della normativa stessa.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte