Sentenza 27/2005 (ECLI:IT:COST:2005:27)
Massima numero 29075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 24/01/2005; Pubblicazione in G. U. 26/01/2005
Titolo
SENT. 27/05 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONE COMPORTANTE LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE -DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PATENTE DI GUIDA - MANCATA IDENTIFICAZIONE DEL CONDUCENTE - IMPUTAZIONE AL PROPRIETARIO DEL VEICOLO, SALVA COMUNICAZIONE A DISCOLPA - IRRAGIONEVOLEZZA CON ASSORBIMENTO DEL PROFILO DEL PRINCIPIO DELLA PERSONALITÀ DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 27/05 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONE COMPORTANTE LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE -DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PATENTE DI GUIDA - MANCATA IDENTIFICAZIONE DEL CONDUCENTE - IMPUTAZIONE AL PROPRIETARIO DEL VEICOLO, SALVA COMUNICAZIONE A DISCOLPA - IRRAGIONEVOLEZZA CON ASSORBIMENTO DEL PROFILO DEL PRINCIPIO DELLA PERSONALITÀ DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione». Premesso che, in base al principio generale posto dall’art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992 fa proprio, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, il «principio di solidarietà», disponendo, al comma 1, che il proprietario del veicolo» (o, in sua vece, «l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria») è «obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta», e che pertanto la responsabilità del proprietario non conducente è configurabile per le sole sanzioni aventi contenuto patrimoniale, la disposizione censurata, in materia diversa dalla responsabilità per il pagamento di somme e in una ipotesi di sanzione di carattere schiettamente personale - assimilabile a quella della sospensione della patente, di indubbio carattere afflittivo -, pone irragionevolmente a carico del proprietario del veicolo, solo perché tale, una autonoma sanzione personale, prescindendo dalla violazione, ascrivibile al medesimo proprietario direttamente, di regole disciplinanti la circolazione stradale. Nel caso in cui, peraltro, il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada, ferma restando la possibilità per il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, di conferire alla materia un nuovo e diverso assetto.
- Sulla legittimità della applicazione nei confronti del proprietario non conducente della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, trattandosi di sanzione a contenuto patrimoniale, v. le citate ordinanze nn. 33/2001, 319/2002 e 323/2002.
- Sulla natura della sospensione della patente di guida, v. la citata ordinanza n. 74/2000.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione». Premesso che, in base al principio generale posto dall’art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992 fa proprio, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, il «principio di solidarietà», disponendo, al comma 1, che il proprietario del veicolo» (o, in sua vece, «l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria») è «obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta», e che pertanto la responsabilità del proprietario non conducente è configurabile per le sole sanzioni aventi contenuto patrimoniale, la disposizione censurata, in materia diversa dalla responsabilità per il pagamento di somme e in una ipotesi di sanzione di carattere schiettamente personale - assimilabile a quella della sospensione della patente, di indubbio carattere afflittivo -, pone irragionevolmente a carico del proprietario del veicolo, solo perché tale, una autonoma sanzione personale, prescindendo dalla violazione, ascrivibile al medesimo proprietario direttamente, di regole disciplinanti la circolazione stradale. Nel caso in cui, peraltro, il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada, ferma restando la possibilità per il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, di conferire alla materia un nuovo e diverso assetto.
- Sulla legittimità della applicazione nei confronti del proprietario non conducente della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, trattandosi di sanzione a contenuto patrimoniale, v. le citate ordinanze nn. 33/2001, 319/2002 e 323/2002.
- Sulla natura della sospensione della patente di guida, v. la citata ordinanza n. 74/2000.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co. 2
decreto legislativo
15/01/2002
n. 9
art. 7
co.
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 7
co. 3
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte