Sentenza 28/2005 (ECLI:IT:COST:2005:28)
Massima numero 29076
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ONIDA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 24/01/2005; Pubblicazione in G. U. 26/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
29077
Titolo
SENT. 28/05 A. ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - 'PETITUM' DEL RICORSO - INDICAZIONE SECONDO FORMULE PREDETERMINATE - ESCLUSIONE - REIEZIONE DELL’ECCEZIONE.
SENT. 28/05 A. ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - 'PETITUM' DEL RICORSO - INDICAZIONE SECONDO FORMULE PREDETERMINATE - ESCLUSIONE - REIEZIONE DELL’ECCEZIONE.
Testo
In tema di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato l’indicazione del 'petitum', pur necessaria a pena di inammissibilità del ricorso, non richiede l’adozione di formule predeterminate, essendo al riguardo necessaria e sufficiente, in assenza di una deroga al principio generale della libertà di forma, qualsiasi espressione idonea a palesare, in modo univoco e chiaro, la volontà del ricorrente di richiedere la decisione della Corte su un determinato conflitto di attribuzione. E’ quindi sufficientemente chiaro e completo il 'petitum' quando l’autorità giudiziaria dichiari di voler promuovere conflitto di attribuzione con la Camera dei deputati, chiedendo l’annullamento di una specifica deliberazione di insindacabilità, dovendosi in tale richiesta ritenere ricompresa anche quella di una pronuncia di non spettanza alla Camera della deliberazione di insindacabilità (nella specie, è stata rigettata l’eccezione di inammissibilità, per mancata indicazione del 'petitum', del ricorso proposto dal Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione da questa adottata il 7 febbraio 2001).
In tema di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato l’indicazione del 'petitum', pur necessaria a pena di inammissibilità del ricorso, non richiede l’adozione di formule predeterminate, essendo al riguardo necessaria e sufficiente, in assenza di una deroga al principio generale della libertà di forma, qualsiasi espressione idonea a palesare, in modo univoco e chiaro, la volontà del ricorrente di richiedere la decisione della Corte su un determinato conflitto di attribuzione. E’ quindi sufficientemente chiaro e completo il 'petitum' quando l’autorità giudiziaria dichiari di voler promuovere conflitto di attribuzione con la Camera dei deputati, chiedendo l’annullamento di una specifica deliberazione di insindacabilità, dovendosi in tale richiesta ritenere ricompresa anche quella di una pronuncia di non spettanza alla Camera della deliberazione di insindacabilità (nella specie, è stata rigettata l’eccezione di inammissibilità, per mancata indicazione del 'petitum', del ricorso proposto dal Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione da questa adottata il 7 febbraio 2001).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte