Sentenza 28/2005 (ECLI:IT:COST:2005:28)
Massima numero 29077
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ONIDA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  12/01/2005;  Decisione del  12/01/2005
Deposito del 24/01/2005; Pubblicazione in G. U. 26/01/2005
Massime associate alla pronuncia:  29076


Titolo
SENT. 28/05 B. PARLAMENTO - INSINDACABILITÀ - PROCESSO PENALE NEI CONFRONTI DI DEPUTATO PER DICHIARAZIONI ASSERITAMENE DIFFAMATORIE PRONUNCIATE NEL CORSO DI PROGRAMMA TELEVISIVO - DELIBERA DI INSINDACABILITÀ DELLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL TRIBUNALE DI BRESCIA, SECONDA SEZIONE PENALE, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA - INSUSSISTENZA DEL NESSO TRA LE OPINIONI ESPRESSE E LA FUNZIONE PARLAMENTARE - NON SPETTANZA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL POTERE DI ADOTTARE LA DELIBERAZIONE IMPUGNATA E CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLA STESSA.

Testo
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti di un suo componente per il reato di diffamazione aggravata, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 2001. Premesso che il nesso funzionale tra la dichiarazione resa 'extra moenia' da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento esiste se ed in quanto la dichiarazione possa essere qualificata come divulgativa all’esterno di attività parlamentare, ossia se ed in quanto esista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse o contestualmente espresse, nell’esercizio di funzioni parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di argomenti, nella specie, non sono stati indicati atti tipici del parlamentare alla cui divulgazione possano riferirsi le dichiarazioni per le quali pende il suindicato procedimento penale e nella motivazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere non è richiamato alcun atto parlamentare del deputato, sostenendosi la proposta di insindacabilità solo con l’argomento che quelle dichiarazioni dovevano ritenersi ricomprese «nel contesto della costante e intensa battaglia politica che egli svolge in Parlamento e al di fuori di esso sulle tematiche della giustizia», il che rende la motivazione stessa inidonea a ricondurre la condotta del parlamentare nell’ambito della garanzia dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

- Sulla consistenza del nesso funzionale ai fini della insindacabilità 'ex' art. 68, comma primo, Cost., v. le citate sentenze nn. 508/2002 e 521/2002.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  07/02/2001  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte