Ordinanza 29/2005 (ECLI:IT:COST:2005:29)
Massima numero 29078
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ONIDA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 24/01/2005; Pubblicazione in G. U. 26/01/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 29/05. PROCESSO PENALE - PROVA - ASSUNZIONE DI TESTIMONIANZA - REDAZIONE DEL VERBALE IN FORMA RIASSUNTIVA - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CASI IN CUI È REALIZZATA L’INTEGRALE RIPRODUZIONE DELLE DICHIARAZIONI TESTIMONIALI, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, DEL GIUSTO PROCESSO E DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 29/05. PROCESSO PENALE - PROVA - ASSUNZIONE DI TESTIMONIANZA - REDAZIONE DEL VERBALE IN FORMA RIASSUNTIVA - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CASI IN CUI È REALIZZATA L’INTEGRALE RIPRODUZIONE DELLE DICHIARAZIONI TESTIMONIALI, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, DEL GIUSTO PROCESSO E DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile, per omessa descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza da parte del giudice 'a quo', la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura penale, nella parte in cui consente la redazione del verbale in forma riassuntiva anche con riferimento all’assunzione di testimonianza, sollevata in relazione all’art. 3 Cost., per l’asserita disparità di trattamento rispetto ai casi in cui è realizzata l’integrale riproduzione delle dichiarazioni testimoniali, nonché agli artt. 24, 97 e 111 Cost., per l’asserita lesione del diritto di difesa, dei principi di buon andamento dell’amministrazione della giustizia, del giusto processo e della ragionevole durata del processo.
E’ manifestamente inammissibile, per omessa descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza da parte del giudice 'a quo', la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura penale, nella parte in cui consente la redazione del verbale in forma riassuntiva anche con riferimento all’assunzione di testimonianza, sollevata in relazione all’art. 3 Cost., per l’asserita disparità di trattamento rispetto ai casi in cui è realizzata l’integrale riproduzione delle dichiarazioni testimoniali, nonché agli artt. 24, 97 e 111 Cost., per l’asserita lesione del diritto di difesa, dei principi di buon andamento dell’amministrazione della giustizia, del giusto processo e della ragionevole durata del processo.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 140
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte