Sentenza 30/2005 (ECLI:IT:COST:2005:30)
Massima numero 29079
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MEZZANOTTE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 26/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:
29080
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria - Disciplina demandata a successivi regolamenti ministeriali di delegificazione - Applicabilità anche alle regioni - Inerenza della norma censurata alla materia “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica”, oggetto di legislazione concorrente - Invasione della potestà regolamentare spettante alle regioni nelle materie non riservate allo stato - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria - Disciplina demandata a successivi regolamenti ministeriali di delegificazione - Applicabilità anche alle regioni - Inerenza della norma censurata alla materia “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica”, oggetto di legislazione concorrente - Invasione della potestà regolamentare spettante alle regioni nelle materie non riservate allo stato - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E’ incostituzionale in riferimento all'art. 117 Cost., l'art. 25 della legge n. 289 del 2002, che detta disposizioni in materia di pagamento e riscossione delle somme di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, nella parte in cui prevede che, con uno o più decreti, il Ministro dell'economia e delle finanze adotti disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabili alle regioni. Ed invero qualora alla legge statale, in materia di competenza concorrente - che nella specie inerisce alla materia “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica” - sia consentita l'organizzazione e la disciplina delle funzioni amministrative, la legge stessa non può spogliarsi della funzione regolativa affidandola, anche per l’applicazione alle Regioni, a fonti subordinate (nella specie a regolamenti di delegificazione) neppure predeterminandone i principi che orientino l'esercizio della potestà regolamentare per circoscriverne la discrezionalità.
- Sulla potestà regolamentare in materia di legislazione concorrente, v. citata sentenza n. 303/2003.
E’ incostituzionale in riferimento all'art. 117 Cost., l'art. 25 della legge n. 289 del 2002, che detta disposizioni in materia di pagamento e riscossione delle somme di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, nella parte in cui prevede che, con uno o più decreti, il Ministro dell'economia e delle finanze adotti disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabili alle regioni. Ed invero qualora alla legge statale, in materia di competenza concorrente - che nella specie inerisce alla materia “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica” - sia consentita l'organizzazione e la disciplina delle funzioni amministrative, la legge stessa non può spogliarsi della funzione regolativa affidandola, anche per l’applicazione alle Regioni, a fonti subordinate (nella specie a regolamenti di delegificazione) neppure predeterminandone i principi che orientino l'esercizio della potestà regolamentare per circoscriverne la discrezionalità.
- Sulla potestà regolamentare in materia di legislazione concorrente, v. citata sentenza n. 303/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 25
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte