Sentenza 30/2005 (ECLI:IT:COST:2005:30)
Massima numero 29080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MEZZANOTTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  12/01/2005;  Decisione del  12/01/2005
Deposito del 26/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29079


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria - Disciplina demandata a successivi regolamenti ministeriali di delegificazione - Applicabilità anche alle regioni - Determinazione legislativa dei contenuti cui devono attenersi i successivi regolamenti ministeriali delegati - Asserita invasione della potestà legislativa concorrente spettante alle regioni in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica” - Esclusione (trattandosi di legislazione statale di principio) - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge n. 289 del 2002, in materia di pagamento e riscossione delle somme di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, sollevata in relazione all’art. 117 Cost. Infatti la disciplina positiva introdotta deve essere intesa non soltanto come complesso di direttive per la redazione della normativa secondaria, che riguarderà la sola organizzazione statale, ma anche come nucleo di principi fondamentali nella materia “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica” cui deve ispirarsi l'esercizio della legislazione concorrente delle Regioni.

- In tema di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica”, v. citate sentenze nn. 4, 17, 36 e 37/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 25  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte