Sentenza 31/2005 (ECLI:IT:COST:2005:31)
Massima numero 29081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  12/01/2005;  Decisione del  12/01/2005
Deposito del 26/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29082  29083  29084


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Istituzione del fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel paese - Determinazione, con successivi decreti ministeriali “di natura non regolamentare”, delle modalità di funzionamento, dei progetti da finanziare e della ripartizione fra le amministrazioni interessate - Attribuzione al ministro per l'innovazione e le tecnologie di poteri normativi ed sent. 31/05 a. amministrativi ed assegnazione allo stesso di una serie di poteri finalizzati ad assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni - Disposizioni suscettibili di trovare applicazione anche nei confronti delle regioni e degli enti locali - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria ed amministrativa regionale nonché della potestà legislative regionali di tipo residuale o di tipo concorrente - Riconducibilità delle norme censurate alle competenze esclusive statali in materia di “ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato e degli enti pubblici nazionali” (per quanto riguarda le amministrazioni statali) e in materia di “coordinamento informatico statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale” - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Testo
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 1, secondo periodo, e 2 della legge n. 289 del 2002 - che dettano disposizioni in materia di innovazione tecnologica -, per violazione degli artt. 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 118, secondo comma, e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione. Dette disposizioni si riferiscono, innanzitutto, all'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali: per questa parte, pertanto, esse rinvengono la propria legittimazione nell'art. 117, secondo comma, lettere g) e r), della Costituzione, che assegnano alla competenza legislativa esclusiva statale, rispettivamente, le materie “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” e “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale”. Le norme in questione sono suscettibili, però, di trovare applicazione anche nei confronti delle Regioni e degli enti locali, come risulta, tra l'altro, da quanto statuito nel terzo comma dello stesso art. 26 (il quale prevede espressamente che i progetti – «di cui ai commi 1 e 2» – possono riguardare «l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti territoriali»). Dette norme, dunque, possono avere una diretta incidenza sulla «organizzazione amministrativa regionale e degli enti locali», ma ciò non determina alcuna violazione – nei limiti in cui siano garantite adeguate procedure collaborative – delle competenze della ricorrente, perché dette disposizioni devono essere interpretate, conformemente a Costituzione, nel senso che le stesse – nella parte in cui riguardano Regioni ed enti territoriali – costituiscono espressione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia del “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale”, ex art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, per assicurare, attraverso l’attribuzione a livello centrale della suddetta materia, una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione». Pertanto «i progetti da finanziare» cui fa riferimento l'art. 26, comma 1, della legge n. 289 del 2002 – nella misura in cui «riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti territoriali» (comma 3) – possono essere esclusivamente quelli aventi una connotazione riconducibile a siffatta finalità di coordinamento tecnico. Allo stesso modo la norma contenuta nel citato art. 26, comma 2, deve essere intesa – nella parte in cui riguarda Regioni ed enti locali – come attributiva al Ministro della innovazione e delle tecnologie di un potere limitato ad un coordinamento meramente tecnico per «assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica»; «generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso»; «indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia», al fine di garantire la omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati.

- In materia di “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”, v. citata sentenza n. 17/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 26  co. 1

legge  27/12/2002  n. 289  art. 26  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118  co. 2

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte