Sentenza 31/2005 (ECLI:IT:COST:2005:31)
Massima numero 29082
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 26/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Istituzione del fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel paese - Determinazione, con successivi decreti ministeriali “di natura non regolamentare”, delle modalità di funzionamento, dei progetti da finanziare e della ripartizione fra le amministrazioni interessate - Attribuzione al ministro per l'innovazione e le tecnologie di poteri normativi ed amministrativi ed assegnazione allo stesso di una serie di poteri finalizzati ad assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni - Prevista possibilità che i progetti da finanziare riguardino l’organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti locali - Adozione dei relativi provvedimenti sentita la conferenza unificata anziché previa intesa con la conferenza stessa - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Istituzione del fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel paese - Determinazione, con successivi decreti ministeriali “di natura non regolamentare”, delle modalità di funzionamento, dei progetti da finanziare e della ripartizione fra le amministrazioni interessate - Attribuzione al ministro per l'innovazione e le tecnologie di poteri normativi ed amministrativi ed assegnazione allo stesso di una serie di poteri finalizzati ad assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni - Prevista possibilità che i progetti da finanziare riguardino l’organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti locali - Adozione dei relativi provvedimenti sentita la conferenza unificata anziché previa intesa con la conferenza stessa - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 3, della legge n. 289 del 2002, sollevata, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nella parte in cui prevede che, qualora i progetti cui si riferiscono i commi 1 e 2 dello stesso art. 26 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti territoriali, «i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché stabilire che tali provvedimenti sono adottati previa intesa con la Conferenza stessa. Ed invero l'oggetto delle norme di cui ai commi 1 e 2, dello stesso art. 26, cui rinvia la disposizione in esame - pur essendo riconducibile alla materia del “coordinamento informativo statistico e informatico” di spettanza esclusiva del legislatore statale - presenta un contenuto precettivo idoneo a determinare una forte incidenza sull'esercizio concreto delle funzioni nella materia dell'“organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti locali”. Ciò rende necessario garantire un più incisivo coinvolgimento di tali enti nella fase di attuazione delle disposizioni censurate mediante lo strumento dell'intesa.
E' fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 3, della legge n. 289 del 2002, sollevata, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nella parte in cui prevede che, qualora i progetti cui si riferiscono i commi 1 e 2 dello stesso art. 26 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti territoriali, «i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché stabilire che tali provvedimenti sono adottati previa intesa con la Conferenza stessa. Ed invero l'oggetto delle norme di cui ai commi 1 e 2, dello stesso art. 26, cui rinvia la disposizione in esame - pur essendo riconducibile alla materia del “coordinamento informativo statistico e informatico” di spettanza esclusiva del legislatore statale - presenta un contenuto precettivo idoneo a determinare una forte incidenza sull'esercizio concreto delle funzioni nella materia dell'“organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti locali”. Ciò rende necessario garantire un più incisivo coinvolgimento di tali enti nella fase di attuazione delle disposizioni censurate mediante lo strumento dell'intesa.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 26
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte