Sentenza 31/2005 (ECLI:IT:COST:2005:31)
Massima numero 29083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  12/01/2005;  Decisione del  12/01/2005
Deposito del 26/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29081  29082  29084


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Ricerca scientifica e tecnica - Norme della legge finanziaria 2003 - Fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico - Attribuzione al presidente del consiglio dei ministri di poteri normativi e amministrativi per la gestione e ripartizione - Asserita lesione della potestà legislativa concorrente, regolamentare, amministrativa e finanziaria spettante alle regioni in materia di ricerca scientifica - Riferibilità della disposizione censurata soltanto al finanziamento dei progetti di ricerca per i quali è configurabile un autonomo titolo di legittimazione del legislatore statale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Testo
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge n. 289 del 2002, che ha istituito un Fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica e ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri poteri normativi e amministrativi per la ripartizione dello stesso Fondo, sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, secondo comma, e 119 della Costituzione. La ricerca scientifica e tecnologica nel nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, pur essendo inclusa tra le materie appartenenti alla competenza concorrente, deve essere considerata non solo una “materia”, ma anche un “valore” costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati; da ciò consegue che è ammissibile un intervento “autonomo” statale in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 33, sesto comma, Cost.) e che al di fuori di questo ambito lo Stato conserva una propria competenza in relazione ad attività di ricerca scientifica strumentale e intimamente connessa a funzioni statali, allo scopo di assicurarne un migliore espletamento, sia organizzando direttamente le attività di ricerca, sia promuovendo studi finalizzati. Inoltre il legislatore statale può sempre, nei casi in cui sussista «la potestà legislativa concorrente nella “materia” in esame, non solo ovviamente fissare i principî fondamentali, ma anche attribuire con legge funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, e regolarne al tempo stesso l'esercizio – nel rispetto dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza – mediante una disciplina che sia logicamente pertinente e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tali fini». Alla luce delle osservazioni che precedono, la disposizione censurata deve essere interpretata nel senso che la stessa è finalizzata a finanziare esclusivamente quei progetti di ricerca in relazione ai quali è configurabile, nei limiti indicati, un autonomo titolo di legittimazione del legislatore statale.

- In tema di ricerca scientifica, v. citate sentenze n. 423/2004 (che qualifica la ricerca scientifica non solo come “materia”, ma anche come “valore” costituzionalmente protetto), n. 383/1998 (che ha ritenuto ammissibile un intervento “autonomo” statale in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie») e n. 569/2000 (sull’ambito della competenza statale in relazione ad attività di ricerca scientifica strumentale e intimamente connessa a funzioni statali).

- In ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la legislazione statale può non solo fissare i principî fondamentali, ma anche attribuire con legge funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, v. citate sentenze n. 6/2004 e n. 303/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 56  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118  co. 2

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte