Sentenza 31/2005 (ECLI:IT:COST:2005:31)
Massima numero 29084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  12/01/2005;  Decisione del  12/01/2005
Deposito del 26/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29081  29082  29083


Titolo
Amministrazione pubblica - Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione - Prevista emanazione di regolamenti ministeriali per l'introduzione di norme finalizzate all'uso delle firme elettroniche e della posta elettronica, all'erogazione di servizi in via telematica, ed alla diffusione di procedure informatiche nelle amministrazioni - Asserita invasione delle competenze regionali in materia di organizzazione interna delle regioni e degli enti locali, ed in materia di formazione del personale regionale - Riferibilità della disposizione denunciata esclusivamente all’amministrazione statale rientrante nella competenza esclusiva statale in materia di “organizzazione amministrativa dello stato e degli enti pubblici nazionali” e, per altro verso, finalizzata alla innovazione tecnologica sempre nell’ambito dell’organizzazione amministrativa dello stato - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Testo
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 8, della legge n. 3 del 2003, sollevata in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione. La disposizione impugnata - tenuto conto che il secondo comma, lettera g), dello stesso art. 117 Cost. attribuisce in via esclusiva alla competenza legislativa statale la materia dell'“organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” - va interpretata in conformità alla Costituzione, potendosi ritenere che le procedure e i servizi telematici dalla stessa disposizione disciplinati abbiano quali unici destinatari le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, con esclusione degli enti regionali. Né, sotto altro aspetto, può ritenersi che le previsioni di cui alla lettera g) – «alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti» – ed alla lettera h) – «impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici» – dello stesso art. 27, comma 8, della legge in esame, debbano essere ricondotte alla materia della “formazione professionale” di competenza legislativa residuale delle Regioni, in quanto l'acquisizione delle competenze necessarie per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione da parte dei “pubblici dipendenti” (da intendersi statali) persegue pur sempre finalità connesse alla innovazione tecnologica nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dello Stato e, dunque, è riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato stesso.

Atti oggetto del giudizio

legge  16/01/2003  n. 3  art. 27  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte