Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Istituto a garanzia dell'effettività del diritto di difesa - Specificità del patrocinio nel processo penale rispetto agli altri processi. (Classif. 175001).
Il diritto dei non abbienti al patrocinio a spese dello Stato è inviolabile nel suo nucleo intangibile, quale strumento fondamentale per assicurare l'effettività del diritto di azione e di difesa in giudizio. (Precedenti: S. 10/2022 - mass. 44484; S. 157/2021 - mass. 44113; S. 80/2020).
Con riferimento all'istituto del patrocinio a spese dello Stato, il processo penale è caratterizzato da innegabili specificità: da un lato, è frutto di un'azione dell'organo pubblico, "subita" dal soggetto che aspira a tale beneficio e, dall'altro, ha come posta in gioco il bene supremo della libertà personale. Ne deriva una diversa regolamentazione, sicché nel processo penale l'unica condizione richiesta per l'accesso al beneficio in esame, da parte dell'indagato e dall'imputato, è quella reddituale (il mancato superamento della soglia di reddito individuata normativamente), mentre nei processi di altra natura è necessario anche un previo vaglio in ordine alla non manifesta infondatezza della difesa. (Precedente: S. 47/2020 - mass. 42301).