Sentenza 33/2005 (ECLI:IT:COST:2005:33)
Massima numero 29087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MEZZANOTTE - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 26/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
SENT. 33/05 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - NORME SULLA PARITÀ SCOLASTICA E SUL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE - REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ ALLE SCUOLE NON STATALI - ASSERITA PREVISIONE DI CRITERI IRRAGIONEVOLMENTE RISTRETTI E INCONGRUAMENTE VINCOLANTI; INCIDENZA SULLA CAPACITÀ DI PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E MANCATO COINVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI - ESCLUSIONE - INCONFIGURABILITÀ DI PROCEDURE CONCERTATIVE ED INCOMPETENZA DELLE REGIONI AD INTERFERIRE CON LA INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DELLO STATO, DEI REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ SCOLASTICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 33/05 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - NORME SULLA PARITÀ SCOLASTICA E SUL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE - REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ ALLE SCUOLE NON STATALI - ASSERITA PREVISIONE DI CRITERI IRRAGIONEVOLMENTE RISTRETTI E INCONGRUAMENTE VINCOLANTI; INCIDENZA SULLA CAPACITÀ DI PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E MANCATO COINVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI - ESCLUSIONE - INCONFIGURABILITÀ DI PROCEDURE CONCERTATIVE ED INCOMPETENZA DELLE REGIONI AD INTERFERIRE CON LA INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DELLO STATO, DEI REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ SCOLASTICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, censurato, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione all’art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e all’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quanto detterebbe criteri irragionevolmente ristretti e incongruamente vincolanti per il riconoscimento della parità scolastica, impingendo sulla capacità di programmazione della rete scolastica delle Regioni, e non coinvolgerebbe la Conferenza Stato-Regioni nella definizione dei requisiti per il riconoscimento della parità alle scuole non statali. Premesso che la legge n. 62 del 2000 non ha tra le sue finalità quella di intervenire sul sistema di riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni, ma unicamente quella di delineare il sistema nazionale di istruzione, la individuazione dei requisiti che le scuole devono possedere per poter ottenere il riconoscimento della parità ed essere inserite nel sistema nazionale di istruzione costituisce esercizio della potestà legislativa statale in materia di istruzione, in relazione al quale non può configurarsi un obbligo di concertazione con le Regioni, non essendo individuabile un fondamento costituzionale dell’obbligo di adottare procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni; né la disposizione censurata incide sulle funzioni delegate alle Regioni dall’art. 138, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998, in ordine alla programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, potendo tali funzioni - che non abilitano le Regioni ad interferire con la individuazione, da parte dello Stato, dei requisiti che le scuole debbono possedere per ottenere il riconoscimento della parità - essere esercitate dalle Regioni solo con riferimento ai soggetti che, in base alla legge statale, siano in possesso dei requisiti per essere inseriti nel sistema nazionale di istruzione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, censurato, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione all’art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e all’art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quanto detterebbe criteri irragionevolmente ristretti e incongruamente vincolanti per il riconoscimento della parità scolastica, impingendo sulla capacità di programmazione della rete scolastica delle Regioni, e non coinvolgerebbe la Conferenza Stato-Regioni nella definizione dei requisiti per il riconoscimento della parità alle scuole non statali. Premesso che la legge n. 62 del 2000 non ha tra le sue finalità quella di intervenire sul sistema di riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni, ma unicamente quella di delineare il sistema nazionale di istruzione, la individuazione dei requisiti che le scuole devono possedere per poter ottenere il riconoscimento della parità ed essere inserite nel sistema nazionale di istruzione costituisce esercizio della potestà legislativa statale in materia di istruzione, in relazione al quale non può configurarsi un obbligo di concertazione con le Regioni, non essendo individuabile un fondamento costituzionale dell’obbligo di adottare procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni; né la disposizione censurata incide sulle funzioni delegate alle Regioni dall’art. 138, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998, in ordine alla programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, potendo tali funzioni - che non abilitano le Regioni ad interferire con la individuazione, da parte dello Stato, dei requisiti che le scuole debbono possedere per ottenere il riconoscimento della parità - essere esercitate dalle Regioni solo con riferimento ai soggetti che, in base alla legge statale, siano in possesso dei requisiti per essere inseriti nel sistema nazionale di istruzione.
Atti oggetto del giudizio
legge
10/03/2000
n. 62
art. 1
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 138
decreto legislativo 28/08/1997
n. 281
art. 2