Sentenza 33/2005 (ECLI:IT:COST:2005:33)
Massima numero 29088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MEZZANOTTE - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 26/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
SENT. 33/05 C. RICORSO REGIONALE - QUESTIONE SOLLEVATA NEI CONFRONTI DI DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE PREVEDONO L’EMANAZIONE DI UN DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MANCATA IMPUGNAZIONE, DA PARTE DELLA REGIONE, DEL DECRETO SIA IN SEDE DI CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SIA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER AVVENUTA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - REIEZIONE.
SENT. 33/05 C. RICORSO REGIONALE - QUESTIONE SOLLEVATA NEI CONFRONTI DI DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE PREVEDONO L’EMANAZIONE DI UN DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MANCATA IMPUGNAZIONE, DA PARTE DELLA REGIONE, DEL DECRETO SIA IN SEDE DI CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SIA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER AVVENUTA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - REIEZIONE.
Testo
L’intervenuta adozione, previo parere della Conferenza unificata, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e la mancata impugnazione dello stesso da parte di alcuna Regione, né in sede di conflitto di attribuzione, né dinanzi al giudice amministrativo, non consentono di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 9 e 10, della legge citata, censurato, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, proprio in quanto non prevedeva la consultazione della Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Non esiste, infatti, consenso tra le parti circa il venir meno dell’interesse ad una pronuncia della Corte e la cessazione della materia del contendere non può derivare dalla attuazione che abbia avuto la norma censurata, permanendo nell’ordinamento una disposizione che, in ipotesi, potrebbe dare luogo anche a diverse applicazioni, non conformi agli evocati parametri.
L’intervenuta adozione, previo parere della Conferenza unificata, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e la mancata impugnazione dello stesso da parte di alcuna Regione, né in sede di conflitto di attribuzione, né dinanzi al giudice amministrativo, non consentono di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 9 e 10, della legge citata, censurato, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, proprio in quanto non prevedeva la consultazione della Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Non esiste, infatti, consenso tra le parti circa il venir meno dell’interesse ad una pronuncia della Corte e la cessazione della materia del contendere non può derivare dalla attuazione che abbia avuto la norma censurata, permanendo nell’ordinamento una disposizione che, in ipotesi, potrebbe dare luogo anche a diverse applicazioni, non conformi agli evocati parametri.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte