Sentenza 33/2005 (ECLI:IT:COST:2005:33)
Massima numero 29089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MEZZANOTTE - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 26/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
SENT. 33/05 D. ISTRUZIONE PUBBLICA - NORME SULLA PARITÀ SCOLASTICA E SUL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE - PIANO STRAORDINARIO DI FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME E PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI NONCHÉ MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI BENEFICI - PREVISTA DETERMINAZIONE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SENZA PARTECIPAZIONE ALCUNA DELLE REGIONI - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA E LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE PER IL MANCATO COINVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI GENERALI SULLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE CON LE REGIONI E LE AUTONOMIE LOCALI IN OCCASIONE DELLA ADOZIONE DEGLI ATTI ESECUTIVI DEMANDATI AL GOVERNO - INCONFIGURABILITÀ DI UNA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA SCOLASTICA CONTENENDO LA DISPOSIZIONE CENSURATA UN PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA MATERIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 33/05 D. ISTRUZIONE PUBBLICA - NORME SULLA PARITÀ SCOLASTICA E SUL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE - PIANO STRAORDINARIO DI FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME E PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI NONCHÉ MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI BENEFICI - PREVISTA DETERMINAZIONE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SENZA PARTECIPAZIONE ALCUNA DELLE REGIONI - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA E LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE PER IL MANCATO COINVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI GENERALI SULLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE CON LE REGIONI E LE AUTONOMIE LOCALI IN OCCASIONE DELLA ADOZIONE DEGLI ATTI ESECUTIVI DEMANDATI AL GOVERNO - INCONFIGURABILITÀ DI UNA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA SCOLASTICA CONTENENDO LA DISPOSIZIONE CENSURATA UN PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA MATERIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 9 e 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62, censurato, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 17, 42 e 45 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e agli artt. 2 e 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, nella parte in cui (comma 9) prevede un piano straordinario di finanziamento delle Regioni e delle Province autonome a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione mediante l’assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione, affidando al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di stabilire con decreto i criteri per la ripartizione di tali somme tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per l’individuazione dei beneficiari e le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo, e nella parte in cui (comma 10)stabilisce direttamente una delle modalità di fruizione dei benefici, disponendo che i soggetti aventi i requisiti individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di cui al comma 9, possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall’imposta lorda riferita all’anno in cui la spesa è stata sostenuta, e attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito di disciplinare le modalità con cui sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Dalla mancata previsione di una consultazione in sede di adozione del decreto previsto dall’art. 1, comma 9, non può farsi discendere automaticamente la illegittimità della disposizione censurata, trovando comunque applicazione le disposizioni generali che quella consultazione impongono prima dell’esercizio delle funzioni di competenza dello Stato in materie di concorrente interesse delle Regioni e delle autonomie locali; né la ricorrente ha dedotto la lesione delle proprie competenze a causa della intervenuta consultazione della Conferenza unificata in luogo della Conferenza permanente, essendosi limitata ad osservare in proposito che il Governo ha ritenuto sussistente in materia anche un concorrente interesse delle autonomie locali. La disposizione censurata, inoltre, costituisce un principio fondamentale della materia, valido per tutte le scuole inserite nel sistema nazionale di istruzione, volto a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni iscritti alle scuole paritarie, da essa legge disciplinate.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 9 e 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62, censurato, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 17, 42 e 45 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e agli artt. 2 e 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, nonché al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, nella parte in cui (comma 9) prevede un piano straordinario di finanziamento delle Regioni e delle Province autonome a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione mediante l’assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione, affidando al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di stabilire con decreto i criteri per la ripartizione di tali somme tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per l’individuazione dei beneficiari e le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo, e nella parte in cui (comma 10)stabilisce direttamente una delle modalità di fruizione dei benefici, disponendo che i soggetti aventi i requisiti individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di cui al comma 9, possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall’imposta lorda riferita all’anno in cui la spesa è stata sostenuta, e attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito di disciplinare le modalità con cui sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Dalla mancata previsione di una consultazione in sede di adozione del decreto previsto dall’art. 1, comma 9, non può farsi discendere automaticamente la illegittimità della disposizione censurata, trovando comunque applicazione le disposizioni generali che quella consultazione impongono prima dell’esercizio delle funzioni di competenza dello Stato in materie di concorrente interesse delle Regioni e delle autonomie locali; né la ricorrente ha dedotto la lesione delle proprie competenze a causa della intervenuta consultazione della Conferenza unificata in luogo della Conferenza permanente, essendosi limitata ad osservare in proposito che il Governo ha ritenuto sussistente in materia anche un concorrente interesse delle autonomie locali. La disposizione censurata, inoltre, costituisce un principio fondamentale della materia, valido per tutte le scuole inserite nel sistema nazionale di istruzione, volto a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni iscritti alle scuole paritarie, da essa legge disciplinate.
Atti oggetto del giudizio
legge
10/03/2000
n. 62
art. 1
co. 9
legge
10/03/2000
n. 62
art. 1
co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 17
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 42
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 45
decreto legislativo 28/08/1997
n. 281
art. 2
decreto legislativo 28/08/1997
n. 281
art. 8