Sentenza 34/2005 (ECLI:IT:COST:2005:34)
Massima numero 29091
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MEZZANOTTE  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  12/01/2005;  Decisione del  12/01/2005
Deposito del 26/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29092  29093  29094  29095  29096


Titolo
SENT. 34/05 A. ISTRUZIONE PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SUL RAFFORZAMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - PREVISTA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO AI DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI CHE SI AVVALGANO DEL PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - ASSERITA VIOLAZIONE DI UN PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE; DISCRIMINAZIONE FRA SITUAZIONI IDENTICHE DEI DIPENDENTI SCOLASTICI; CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON INCIDENZA DELLA NORMA CENSURATA SUL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LEGGE STATALE IN QUANTO FINALIZZATA ALLA ELEVAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE SCOLASTICO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, censurato, in riferimento agli artt. 3, 117, comma terzo, e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede in favore del personale scolastico, che si avvalga del periodo di aspettativa di cui all’art. 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la possibilità di usufruire di assegni di studio alle condizioni e secondo le modalità definite con atto della Giunta regionale, nell’ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio regionale. Premesso che il principio fondamentale desumibile dalla citata disposizione di legge statale è quello della facoltà, concessa al personale scolastico ogni dieci anni di servizio, di fruire di un periodo annuale di aspettativa non retribuita, senza dover allegare alcun particolare motivo, l’art. 7, comma 5, al fine di sostenere le “attività di qualificazione”, nel rispetto delle competenze generali dello Stato in materia di formazione iniziale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e dei relativi titoli abilitanti, nonché delle materie riservate alla contrattazione, non introduce una ulteriore fattispecie di aspettativa, perseguendo in tal modo la finalità di elevazione professionale del personale scolastico, docente e dirigente - con conseguente esclusione del denunciato contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. - senza scalfire il principio fondamentale invocato dallo Stato, e stabilendo che gli assegni non costituiscono in ogni caso retribuzione e che il periodo di aspettativa non può essere computato nel servizio di istituto.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  30/06/2003  n. 12  art. 7  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte