Sentenza 34/2005 (ECLI:IT:COST:2005:34)
Massima numero 29092
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MEZZANOTTE - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 26/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
SENT. 34/05 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SUL RAFFORZAMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - DEFINIZIONE E DISCIPLINA DELL’ISTITUTO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - ASSERITA INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA A DETTARE NORME GENERALI SULL’ISTRUZIONE - ESCLUSIONE - DENUNCIA DI NORMA CHE RIPETE SINTETICAMENTE IL CONTENUTO DEFINITORIO DELLA LEGGE STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 34/05 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SUL RAFFORZAMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - DEFINIZIONE E DISCIPLINA DELL’ISTITUTO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - ASSERITA INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA A DETTARE NORME GENERALI SULL’ISTRUZIONE - ESCLUSIONE - DENUNCIA DI NORMA CHE RIPETE SINTETICAMENTE IL CONTENUTO DEFINITORIO DELLA LEGGE STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettera n), della Costituzione, e all’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, il quale disciplina l’istituto dell’“alternanza scuola-lavoro”, definendolo come «modalità didattica, non costituente rapporto di lavoro, realizzata nell’ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro». La disposizione censurata, infatti, lungi dal contrastare con quanto stabilito dall’art. 4 della legge n. 53 del 2003, si limita a ripeterne sinteticamente il contenuto definitorio, senza porre principî o regole ulteriori e senza mettere in discussione la competenza statale nel definire gli istituti generali e fondamentali dell’istruzione, i quali vengono soltanto assunti a base della legislazione regionale.
Non è fondata, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettera n), della Costituzione, e all’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, il quale disciplina l’istituto dell’“alternanza scuola-lavoro”, definendolo come «modalità didattica, non costituente rapporto di lavoro, realizzata nell’ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro». La disposizione censurata, infatti, lungi dal contrastare con quanto stabilito dall’art. 4 della legge n. 53 del 2003, si limita a ripeterne sinteticamente il contenuto definitorio, senza porre principî o regole ulteriori e senza mettere in discussione la competenza statale nel definire gli istituti generali e fondamentali dell’istruzione, i quali vengono soltanto assunti a base della legislazione regionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
30/06/2003
n. 12
art. 9
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte