Sentenza 34/2005 (ECLI:IT:COST:2005:34)
Massima numero 29093
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MEZZANOTTE - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 26/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
SENT. 34/05 C. ISTRUZIONE PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SUL RAFFORZAMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - DEFINIZIONE DELLE FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA - ASSERITA INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA A DETTARE NORME GENERALI SULL’ISTRUZIONE - ESCLUSIONE - PREDISPOSIZIONE DI INTERVENTI RIENTRANTI NELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ISTRUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 34/05 C. ISTRUZIONE PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SUL RAFFORZAMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - DEFINIZIONE DELLE FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA - ASSERITA INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA A DETTARE NORME GENERALI SULL’ISTRUZIONE - ESCLUSIONE - PREDISPOSIZIONE DI INTERVENTI RIENTRANTI NELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI ISTRUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento agli art. 117, comma secondo, lettera n), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge della Regione Emilia – Romagna 30 giugno 2003, n. 12, il quale definisce le finalità della scuola dell’infanzia. La disposizione denunciata si propone non già di fornire la definizione del percorso della scuola dell’infanzia, bensì di predisporre, nell’ambito di quanto stabilito dalla legge statale (art. 2, comma 1, lettera e, della legge 28 marzo 2003, n. 53) e in forza delle competenze regionali in materia di istruzione, interventi a supporto di un’offerta formativa in un settore, quale è quello dell’istruzione per l’infanzia, nel quale sono direttamente coinvolti i principî costituzionali che riguardano l’educazione e la formazione del minore.
Non è fondata, in riferimento agli art. 117, comma secondo, lettera n), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge della Regione Emilia – Romagna 30 giugno 2003, n. 12, il quale definisce le finalità della scuola dell’infanzia. La disposizione denunciata si propone non già di fornire la definizione del percorso della scuola dell’infanzia, bensì di predisporre, nell’ambito di quanto stabilito dalla legge statale (art. 2, comma 1, lettera e, della legge 28 marzo 2003, n. 53) e in forza delle competenze regionali in materia di istruzione, interventi a supporto di un’offerta formativa in un settore, quale è quello dell’istruzione per l’infanzia, nel quale sono direttamente coinvolti i principî costituzionali che riguardano l’educazione e la formazione del minore.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
30/06/2003
n. 12
art. 17
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte