Sentenza 34/2005 (ECLI:IT:COST:2005:34)
Massima numero 29095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MEZZANOTTE  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  12/01/2005;  Decisione del  12/01/2005
Deposito del 26/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29091  29092  29093  29094  29096


Titolo
SENT. 34/05 E. ISTRUZIONE PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SUL RAFFORZAMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - PREVISIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEGLI STUDENTI CHE PROVENGONO DA PERCORSI NON INTEGRATI NONCHÉ DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata, in riferimento agli art. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, il quale stabilisce che, nel quadro del sistema formativo, al fine di realizzare un positivo intreccio tra apprendimento teorico e applicazione concreta, tra sapere, saper fare, saper essere e sapersi relazionare, di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale, nonché di consentire l’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, la Regione e gli enti locali promuovono l’integrazione tra l’istruzione e la formazione professionale attraverso interventi che ne valorizzano gli specifici apporti, precisando che detta integrazione rappresenta la base per il reciproco riconoscimento dei crediti e per reali possibilità di passaggio da un sistema all’altro al fine di favorire il completamento e l’arricchimento dei percorsi formativi per tutti. Deve infatti escludersi che il significato della disposizione regionale denunciata sia quello di inibire o rendere più difficile il passaggio tra i sistemi di istruzione e formazione professionale agli studenti che provengono da percorsi non integrati, il senso da ascriversi alla norma essendo soltanto quello di individuare, come base preferibile per il riconoscimento e per reali, e non solo teoriche, possibilità di passaggio, proprio l’istituto dell’integrazione dei sistemi, senza perciò eliminare altre forme legali di riconoscimento e, specialmente, di crediti.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  30/06/2003  n. 12  art. 26  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte