Reati e pene - In genere - Istituti di diritto penale “non carcerario” (nella specie: sospensione del procedimento con messa alla prova) - Restrizioni all’accesso - Discrezionalità legislativa, con il limite della manifesta irragionevolezza. (Classif. 210001).
Al legislatore va riconosciuta un’ampia discrezionalità nella definizione dei limiti oggettivi – ad esempio riferiti ai limiti di pena o a specifici titoli di reato – entro i quali possono trovare applicazione gli istituti del diritto penale punitivo “non carcerario”, sempre che la scelta normativa non risulti manifestamente irragionevole, creando insostenibili disparità di trattamento. In particolare, attiene all’ampia discrezionalità del legislatore fare uso della tecnica dell’individuazione (nominativa, o tramite richiamo ad altre disposizioni), di reati inclusi nella messa alla prova, anche perché rientra nella logica del sistema penale che, nell’adottare soluzioni diversificate, vengano presi in considerazione determinati limiti edittali, indicativi dell’astratta gravità dei reati, ovvero determinati titoli di reato. (Precedenti: S. 157/2025 - mass. 46963; S. 139/2025 - mass. 46961; S. 207/2017 - mass. 41152).