Sentenza 85/2026 (ECLI:IT:COST:2026:85)
Massima numero 47618
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore CASSINELLI
Udienza Pubblica del  23/03/2026;  Decisione del  23/03/2026
Deposito del 19/05/2026; Pubblicazione in G. U. 20/05/2026
Massime associate alla pronuncia:  47619  47620  47621


Titolo
Tributi - Riscossione - Riattivazione, da parte degli enti creditori, anche successivamente al discarico - Possibilità, purché non sia decorso il termine di prescrizione ordinaria - Denunciata disparità di trattamento e violazione dei principi del buon andamento della pubblica amministrazione e della ragionevole durata del processo - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 255037).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97 e 111 Cost., dell’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1999 che consente agli enti creditori di riattivare la riscossione anche successivamente al discarico, purché non sia decorso il termine di prescrizione del credito; l’ordinanza di rimessione non contiene alcuna considerazione circa le ragioni per cui tale disposizione sarebbe applicabile al giudizio principale. (Precedenti: S. 137/2025 - mass. 46950; S. 192/2022; O. 22/2026 - mass. 47301).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  13/04/1999  n. 112  art. 20  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte