Sentenza 34/2005 (ECLI:IT:COST:2005:34)
Massima numero 29096
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MEZZANOTTE - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 26/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
SENT. 34/05 F. ISTRUZIONE PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SUL RAFFORZAMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - PREVISTA APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DEI CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA, IVI COMPRESI I PARAMETRI DIMENSIONALI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - DENUNCIATA INCIDENZA SUI LIVELLI UNITARI DI FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO ED ASSERITA INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA A DETTARE NORME GENERALI SULL’ISTRUZIONE - ESCLUSIONE - RICONDUCIBILITÀ DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLA REGIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RIGUARDANDO IN PARTICOLARE IL SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 34/05 F. ISTRUZIONE PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SUL RAFFORZAMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - PREVISTA APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DEI CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA, IVI COMPRESI I PARAMETRI DIMENSIONALI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - DENUNCIATA INCIDENZA SUI LIVELLI UNITARI DI FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO ED ASSERITA INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA A DETTARE NORME GENERALI SULL’ISTRUZIONE - ESCLUSIONE - RICONDUCIBILITÀ DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLA REGIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RIGUARDANDO IN PARTICOLARE IL SETTORE DELLA PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettera n), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, il quale stabilisce che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva, tra l’altro, i «criteri per la definizione dell’organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche». Premesso che già la normativa antecedente alla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e in particolare, ai sensi dell’art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, quella relativa alla programmazione scolastica, e dovendosi escludere che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita, la disposizione censurata deve ritenersi riconducibile all’esercizio della competenza legislativa concorrente della Regione in materia di istruzione, riguardando in particolare il settore della programmazione scolastica.
- Sulle competenze regionali in materia di programmazione scolastica, v. la citata sentenza n. 13/2004.
Non è fondata, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettera n), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, il quale stabilisce che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva, tra l’altro, i «criteri per la definizione dell’organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche». Premesso che già la normativa antecedente alla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e in particolare, ai sensi dell’art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, quella relativa alla programmazione scolastica, e dovendosi escludere che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita, la disposizione censurata deve ritenersi riconducibile all’esercizio della competenza legislativa concorrente della Regione in materia di istruzione, riguardando in particolare il settore della programmazione scolastica.
- Sulle competenze regionali in materia di programmazione scolastica, v. la citata sentenza n. 13/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
30/06/2003
n. 12
art. 44
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte