Sentenza 35/2005 (ECLI:IT:COST:2005:35)
Massima numero 29098
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 27/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Finanza pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Attribuzione al ministero dell’economia e delle finanze del potere di acquisire informazioni sul comportamento di organismi ed enti pubblici - Obbligo di codificazione uniforme su tutto il territorio nazionale degli incassi, dei pagamenti e dei dati di competenza economica rilevati dalle pubbliche amministrazioni - Divieto alle banche e agli uffici postali di accettare disposizioni di pagamento prive di tale codificazione - Denunciato carattere puntuale della disciplina statale in ambiti riservati alla competenza regionale ed asserita invasione della competenza residuale delle regioni in materia di finanza pubblica, ovvero della potestà legislativa concorrente in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica” - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata nella competenza legislativa concorrente in tema di “coordinamento della finanza pubblica” - Non fondatezza delle questioni.
Finanza pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Attribuzione al ministero dell’economia e delle finanze del potere di acquisire informazioni sul comportamento di organismi ed enti pubblici - Obbligo di codificazione uniforme su tutto il territorio nazionale degli incassi, dei pagamenti e dei dati di competenza economica rilevati dalle pubbliche amministrazioni - Divieto alle banche e agli uffici postali di accettare disposizioni di pagamento prive di tale codificazione - Denunciato carattere puntuale della disciplina statale in ambiti riservati alla competenza regionale ed asserita invasione della competenza residuale delle regioni in materia di finanza pubblica, ovvero della potestà legislativa concorrente in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica” - Esclusione - Riconducibilità della disciplina censurata nella competenza legislativa concorrente in tema di “coordinamento della finanza pubblica” - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi da 1 a 4, della legge n. 289 del 2002 - che riguardono l'attività di acquisizione, da parte del Ministero dell'economia, delle informazioni concernenti la gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche (commi 1 e 2), prevedono l’obbligo di codificazione uniforme su tutto il territorio nazionale degli incassi, dei pagamenti e dei dati di competenza economica rilevati dalle pubbliche amministrazioni (comma 3), nonché il divieto alle banche e agli uffici postali di accettare disposizioni di pagamento prive di tale codificazione (comma 4) - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119 della Costituzione, nonché all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Infatti i contenuti regolativi delle disposizioni impugnate, costituiscono espressione della competenza legislativa concorrente in tema di “coordinamento della finanza pubblica”, materia che legittima l'imposizione di vincoli agli enti locali quando lo rendano necessario ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali (comprensivi, dunque, della cosiddetta “finanza pubblica allargata”), a loro volta condizionati dagli obblighi comunitari, tenuto conto della finalità di coordinamento e insieme di regolazione tecnica. Quanto poi al denunciato carattere puntuale della disciplina statale, questa Corte ha precisato che il coordinamento finanziario «può richiedere, per la sua stessa natura, anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo», e che il carattere “finalistico” dell'azione di coordinamento postula che «a livello centrale si possano collocare non solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono la materia, ma altresì i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento», per sua natura eccedente le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali, «possa essere concretamente realizzata».
- In materia impositiva di vincoli agli enti locali per ragioni di coordinamento finanziario, v. citata sentenza n. 36/2004.
- In tema di potere di coordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze, v. citata sentenza n. 376/2003.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi da 1 a 4, della legge n. 289 del 2002 - che riguardono l'attività di acquisizione, da parte del Ministero dell'economia, delle informazioni concernenti la gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche (commi 1 e 2), prevedono l’obbligo di codificazione uniforme su tutto il territorio nazionale degli incassi, dei pagamenti e dei dati di competenza economica rilevati dalle pubbliche amministrazioni (comma 3), nonché il divieto alle banche e agli uffici postali di accettare disposizioni di pagamento prive di tale codificazione (comma 4) - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119 della Costituzione, nonché all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Infatti i contenuti regolativi delle disposizioni impugnate, costituiscono espressione della competenza legislativa concorrente in tema di “coordinamento della finanza pubblica”, materia che legittima l'imposizione di vincoli agli enti locali quando lo rendano necessario ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali (comprensivi, dunque, della cosiddetta “finanza pubblica allargata”), a loro volta condizionati dagli obblighi comunitari, tenuto conto della finalità di coordinamento e insieme di regolazione tecnica. Quanto poi al denunciato carattere puntuale della disciplina statale, questa Corte ha precisato che il coordinamento finanziario «può richiedere, per la sua stessa natura, anche l'esercizio di poteri di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo», e che il carattere “finalistico” dell'azione di coordinamento postula che «a livello centrale si possano collocare non solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono la materia, ma altresì i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento», per sua natura eccedente le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali, «possa essere concretamente realizzata».
- In materia impositiva di vincoli agli enti locali per ragioni di coordinamento finanziario, v. citata sentenza n. 36/2004.
- In tema di potere di coordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze, v. citata sentenza n. 376/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/11/2002
n. 289
art. 28
co. 1
legge
27/11/2002
n. 289
art. 28
co. 2
legge
27/11/2002
n. 289
art. 28
co. 3
legge
27/11/2002
n. 289
art. 28
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte