Sentenza 35/2005 (ECLI:IT:COST:2005:35)
Massima numero 29099
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  12/01/2005;  Decisione del  12/01/2005
Deposito del 27/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29097  29098


Titolo
Finanza pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Obbligo di codificazione uniforme su tutto il territorio nazionale degli incassi, dei pagamenti e dei dati di competenza economica rilevati dalle pubbliche amministrazioni - Potere del ministro dell’economia di determinare con decreto, sentita la conferenza unificata, le caratteristiche uniformi nella rappresentazione dei dati contabili delle amministrazioni pubbliche, nonché le modalità di invio dei bilanci da parte degli enti locali alla competente sezione di controllo della corte dei conti - Asserita violazione del principio di leale collaborazione nonché del riparto costituzionale della potestà regolamentare - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni censurate nella competenza legislativa esclusiva dello stato in tema di “coordinamento statistico ed informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale” - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 5 e 6, della legge n. 289 del 2002 - che concernono, rispettivamente, la predisposizione di modalità uniformi di codificazione di dati di rilievo contabile (incassi e pagamenti) e di trasmissione dei bilanci degli enti locali alla competente sezione della Corte dei conti - sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119 della Costituzione, nonché all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Si tratta, infatti, di materia che - oltre a partecipare della finalità di “coordinamento della finanza pubblica” - attiene all’ambito riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, qual è il coordinamento statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, secondo comma, lettera r, Cost.), in relazione alla quale lo Stato ben può, esercitare, nelle forme che ritenga più opportune, la potestà regolamentare; né in una materia ascritta alla competenza legislativa esclusiva, il rispetto del principio di leale collaborazione imporrebbe allo Stato di garantire alle Regioni, quando esso regoli attività di queste ultime, una forma di codeterminazione paritaria del contenuto dell'atto, talché la previsione, nel comma 5, dello stesso art. 28 di un parere (e non di una intesa) della Conferenza unificata appare del tutto idonea ad assicurare il necessario coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, tanto più in considerazione della natura eminentemente tecnica della disciplina di coordinamento statale.

- Sulla inidoneità della previsione di obblighi informativi a ledere sfere di autonomia costituzionalmente garantita, v. citata sentenza n. 376/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/11/2002  n. 289  art. 28  co. 5

legge  27/11/2002  n. 289  art. 28  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte