Sentenza 36/2005 (ECLI:IT:COST:2005:36)
Massima numero 29101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 27/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Razionalizzazione della spesa sanitaria - Adempimenti cui sono tenute le regioni ai fini dell’adeguamento del finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005 - Asserita violazione dell’autonomia regionale a causa dello “squilibrio strutturale” tra risorse finanziarie ed obbligazioni di spesa delle regioni - Esclusione - Carattere incentivante, da parte della disposizione censurata, del finanziamento statale ai fini del conseguimento degli obiettivi di programmazione sanitaria e del miglioramento del livello di assistenza - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Razionalizzazione della spesa sanitaria - Adempimenti cui sono tenute le regioni ai fini dell’adeguamento del finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005 - Asserita violazione dell’autonomia regionale a causa dello “squilibrio strutturale” tra risorse finanziarie ed obbligazioni di spesa delle regioni - Esclusione - Carattere incentivante, da parte della disposizione censurata, del finanziamento statale ai fini del conseguimento degli obiettivi di programmazione sanitaria e del miglioramento del livello di assistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero comma 4 dell'art. 52 della legge n. 289 del 2002, il quale, prevedendo un adeguamento del finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004, 2005, cui le Regioni possono accedere subordinatamente a specifici adempimenti e condizioni, lederebbe, secondo la ricorrente, l'autonomia regionale, determinando, in violazione dell'art. 119, comma quarto, della Costituzione, uno “squilibrio strutturale” tra risorse finanziarie ed obbligazioni di spesa delle Regioni, incompatibile con il principio dell'integrale finanziamento delle funzioni pubbliche attribuite alle Regioni. Ed invero, tenuto conto del complessivo quadro normativo ai fini del contenimento della spesa sanitaria e degli oneri a carico del servizio sanitario nazionale, la disposizione in esame costituisce espressione del carattere “incentivante” del finanziamento statale ai fini del conseguimento degli obiettivi di programmazione sanitaria e del connesso miglioramento del livello di assistenza, sicché gli ulteriori adempimenti richiesti alle Regioni costituiscono condizione necessaria per “l'accesso all'adeguamento del finanziamento del s.s.n.”, in conformità al consolidato schema – perdurando l'attuale regime transitorio di applicazione dell'art. 119 della Costituzione – di regolazione finanziaria tra Stato e Regioni nel settore sanitario.
- Sull’attuazione dell’art. 119 Cost., v. citata sentenza n. 36/2004.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero comma 4 dell'art. 52 della legge n. 289 del 2002, il quale, prevedendo un adeguamento del finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004, 2005, cui le Regioni possono accedere subordinatamente a specifici adempimenti e condizioni, lederebbe, secondo la ricorrente, l'autonomia regionale, determinando, in violazione dell'art. 119, comma quarto, della Costituzione, uno “squilibrio strutturale” tra risorse finanziarie ed obbligazioni di spesa delle Regioni, incompatibile con il principio dell'integrale finanziamento delle funzioni pubbliche attribuite alle Regioni. Ed invero, tenuto conto del complessivo quadro normativo ai fini del contenimento della spesa sanitaria e degli oneri a carico del servizio sanitario nazionale, la disposizione in esame costituisce espressione del carattere “incentivante” del finanziamento statale ai fini del conseguimento degli obiettivi di programmazione sanitaria e del connesso miglioramento del livello di assistenza, sicché gli ulteriori adempimenti richiesti alle Regioni costituiscono condizione necessaria per “l'accesso all'adeguamento del finanziamento del s.s.n.”, in conformità al consolidato schema – perdurando l'attuale regime transitorio di applicazione dell'art. 119 della Costituzione – di regolazione finanziaria tra Stato e Regioni nel settore sanitario.
- Sull’attuazione dell’art. 119 Cost., v. citata sentenza n. 36/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/11/2002
n. 289
art. 52
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 4
Altri parametri e norme interposte