Sentenza 36/2005 (ECLI:IT:COST:2005:36)
Massima numero 29102
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 27/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Razionalizzazione della spesa sanitaria - Adempimenti cui sono tenute le regioni ai fini dell’adeguamento del finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005 - Previsione della decadenza automatica dei direttori generali in caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere - Asserita “soggettiva privazione del lavoro nell’amministrazione” e previsione di una misura sanzionatoria incompatibile con il buon andamento dell’amministrazione - Evocazione di parametri costituzionali non riguardanti (direttamente o indirettamente) la tutela della sfera di autonomia regionale - Inammissibilità della questione.
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Razionalizzazione della spesa sanitaria - Adempimenti cui sono tenute le regioni ai fini dell’adeguamento del finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005 - Previsione della decadenza automatica dei direttori generali in caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere - Asserita “soggettiva privazione del lavoro nell’amministrazione” e previsione di una misura sanzionatoria incompatibile con il buon andamento dell’amministrazione - Evocazione di parametri costituzionali non riguardanti (direttamente o indirettamente) la tutela della sfera di autonomia regionale - Inammissibilità della questione.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52, comma 4, lettera d), della stessa legge n. 289 del 2002 - nella parte in cui subordina l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale alla condizione che esse adottino provvedimenti diretti a prevedere la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere -, in riferimento ai profili di preteso contrasto con gli artt. 4, 51 e 97 della Costituzione, posto che si tratta di parametri costituzionali, che non riguardano, direttamente o indirettamente, la tutela della sfera di autonomia regionale.
- Sulla inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale non riferite a parametri riguardanti l’autonomia regionale, v. citate sentenze n. 345 e n. 196/2004.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52, comma 4, lettera d), della stessa legge n. 289 del 2002 - nella parte in cui subordina l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale alla condizione che esse adottino provvedimenti diretti a prevedere la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere -, in riferimento ai profili di preteso contrasto con gli artt. 4, 51 e 97 della Costituzione, posto che si tratta di parametri costituzionali, che non riguardano, direttamente o indirettamente, la tutela della sfera di autonomia regionale.
- Sulla inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale non riferite a parametri riguardanti l’autonomia regionale, v. citate sentenze n. 345 e n. 196/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/11/2002
n. 289
art. 52
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte