Sentenza 36/2005 (ECLI:IT:COST:2005:36)
Massima numero 29103
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  12/01/2005;  Decisione del  12/01/2005
Deposito del 27/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29100  29101  29102  29104  29105  29106  29107


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Razionalizzazione della spesa sanitaria - Adempimenti cui sono tenute le regioni ai fini dell’adeguamento del finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005 - Svolgimento continuativo, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici fino alla copertura del sevizio per i sette giorni della settimana e previsione della decadenza automatica dei direttori generali in caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere - Asserita violazione dell’autonomia legislativa e finanziaria delle regioni - Esclusione - Prefissione nelle disposizioni censurate, rispettivamente, di un principio in termini di risultato e di un principio che sollecita le regioni a configurare un trattamento sanzionatorio per i direttori generali - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52, comma 4, lettere c) e d), della legge n. 289 del 2002, sollevata in relazione agli artt. 117 e 119 Cost., nella parte in cui le disposizioni in esse contenute subordinano l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo a determinate condizioni. Infatti, per quanto riguarda l’art. 52, comma 4, lettera c), la previsione della legge statale, concernente “adeguate iniziative” regionali per favorire lo svolgimento continuativo degli accertamenti diagnostici <> e <>, non impone affatto obblighi lesivi della competenza legislativa regionale, ma costituisce proprio la prefissione di un principio in termini di risultato, che lascia alla discrezionalità delle Regioni la scelta delle misure organizzative più appropriate per la realizzazione degli scopi indicati. Per quanto riguarda l’art. 52, comma 4, lettera d), la norma impugnata, che prescrive l'adozione, da parte delle Regioni, di “provvedimenti” diretti a prevedere la “decadenza automatica” dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico, non può essere considerata, per il suo tenore letterale, come impositiva di un obbligo cogente, che elimini in materia ogni spazio di autonomia legislativa ed organizzativa regionale e deve essere letta come recante un principio che “sollecita” le Regioni a configurare, per le ipotesi di mancato conseguimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie, un'apposita disciplina relativa all'irrogazione della misura della decadenza dei rispettivi direttori generali.

- Sull'individuazione delle prestazioni essenziali, cui hanno diritto gli assistiti del servizio sanitario nazionale: rientra tra i compiti specifici del legislatore e della programmazione statali, anche per rendere confrontabili, nell'ambito dell'unitarietà del servizio sanitario, le prestazioni rese (sentenze n. 507 e n. 63/2000).

Atti oggetto del giudizio

legge  27/11/2002  n. 289  art. 52  co. 4

legge  27/11/2002  n. 289  art. 52  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte