Sentenza 36/2005 (ECLI:IT:COST:2005:36)
Massima numero 29104
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 27/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Organizzazione e finanziamento di congressi, convegni e riunioni da parte delle imprese farmaceutiche autorizzate all’immissione in commercio di medicinali - Riduzione al 50 per cento, eccezion fatta per gli eventi espressamente autorizzati dalla commissione nazionale per la formazione continua - Asserito contrasto con l’autonomia privata e di iniziativa economica delle imprese farmaceutiche - Evocazione di parametri costituzionali non riguardanti la sfera di attribuzioni regionali - Inammissibilità della questione.
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Organizzazione e finanziamento di congressi, convegni e riunioni da parte delle imprese farmaceutiche autorizzate all’immissione in commercio di medicinali - Riduzione al 50 per cento, eccezion fatta per gli eventi espressamente autorizzati dalla commissione nazionale per la formazione continua - Asserito contrasto con l’autonomia privata e di iniziativa economica delle imprese farmaceutiche - Evocazione di parametri costituzionali non riguardanti la sfera di attribuzioni regionali - Inammissibilità della questione.
Testo
E’ inammissibile la censura avente ad oggetto l’art. 52, comma 19, della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui la stessa norma limita la possibilità per le imprese farmaceutiche di contribuire ad organizzare, mediante finanziamenti anche indiretti, convegni, congressi o riunioni, nella misura massima del 50% di quelli notificati al Ministro della salute, esonerando da tale limitazione solo gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua, per asserita violazione dell’art. 41 Cost. Infatti il lamentato contrasto con l'autonomia privata e di iniziativa economica delle imprese farmaceutiche non riguarda la sfera di attribuzioni regionali.
E’ inammissibile la censura avente ad oggetto l’art. 52, comma 19, della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui la stessa norma limita la possibilità per le imprese farmaceutiche di contribuire ad organizzare, mediante finanziamenti anche indiretti, convegni, congressi o riunioni, nella misura massima del 50% di quelli notificati al Ministro della salute, esonerando da tale limitazione solo gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua, per asserita violazione dell’art. 41 Cost. Infatti il lamentato contrasto con l'autonomia privata e di iniziativa economica delle imprese farmaceutiche non riguarda la sfera di attribuzioni regionali.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/11/2002
n. 289
art. 52
co. 19
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte