Sentenza 36/2005 (ECLI:IT:COST:2005:36)
Massima numero 29105
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 27/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Organizzazione e finanziamento di congressi, convegni e riunioni da parte delle imprese farmaceutiche autorizzate all’immissione in commercio di medicinali - Riduzione al 50 per cento, eccezion fatta per gli eventi espressamente autorizzati dalla commissione nazionale per la formazione continua - Asserita violazione dell’autonomia organizzativa del sevizio sanitario - Esclusione - Censura rivolta ad una norma contenente un principio di razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica a carico del servizio sanitario nazionale - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Organizzazione e finanziamento di congressi, convegni e riunioni da parte delle imprese farmaceutiche autorizzate all’immissione in commercio di medicinali - Riduzione al 50 per cento, eccezion fatta per gli eventi espressamente autorizzati dalla commissione nazionale per la formazione continua - Asserita violazione dell’autonomia organizzativa del sevizio sanitario - Esclusione - Censura rivolta ad una norma contenente un principio di razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica a carico del servizio sanitario nazionale - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52, comma 19, della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui la stessa norma limita la possibilità per le imprese farmaceutiche di contribuire ad organizzare, mediante finanziamenti anche indiretti, convegni, congressi o riunioni, nella misura massima del 50% di quelli notificati al Ministro della salute, esonerando da tale limitazione solo gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua, sollevata in relazione all’art. 117 Cost. Ed invero, la norma in esame contiene un principio di razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica a carico del servizio sanitario nazionale, dato il concreto rischio che gli oneri organizzativi delle imprese farmaceutiche potrebbero trasferirsi sui prezzi anche dei medicinali forniti dalle stesse al servizio sanitario, con conseguente aumento dei costi da esso sopportati. In ogni caso, le eventuali limitazioni alle iniziative “promozionali” delle imprese farmaceutiche non possono pregiudicare in alcun modo l'autonomia organizzativa della Regione ricorrente.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52, comma 19, della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui la stessa norma limita la possibilità per le imprese farmaceutiche di contribuire ad organizzare, mediante finanziamenti anche indiretti, convegni, congressi o riunioni, nella misura massima del 50% di quelli notificati al Ministro della salute, esonerando da tale limitazione solo gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua, sollevata in relazione all’art. 117 Cost. Ed invero, la norma in esame contiene un principio di razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica a carico del servizio sanitario nazionale, dato il concreto rischio che gli oneri organizzativi delle imprese farmaceutiche potrebbero trasferirsi sui prezzi anche dei medicinali forniti dalle stesse al servizio sanitario, con conseguente aumento dei costi da esso sopportati. In ogni caso, le eventuali limitazioni alle iniziative “promozionali” delle imprese farmaceutiche non possono pregiudicare in alcun modo l'autonomia organizzativa della Regione ricorrente.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/11/2002
n. 289
art. 52
co. 19
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte