Sentenza 223/2022 (ECLI:IT:COST:2022:223)
Massima numero 45137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
05/10/2022; Decisione del
05/10/2022
Deposito del 03/11/2022; Pubblicazione in G. U. 09/11/2022
Titolo
Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Limite all'accesso - Soglia reddituale - Presunzione (relativa) del suo superamento per l'indagato o l'imputato già condannato per il reato di cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità - Irragionevolezza e violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 175001).
Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Limite all'accesso - Soglia reddituale - Presunzione (relativa) del suo superamento per l'indagato o l'imputato già condannato per il reato di cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità - Irragionevolezza e violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 175001).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, sotto il profilo dell'intrinseca irrazionalità, e 24, secondo e terzo comma, Cost., l'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui ricomprende la condanna in via definitiva per il reato di cessione di sostanze stupefacenti «di lieve entità», di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, tra quelle per le quali vige la presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La disposizione censurata dal Tribunale di Firenze contrasta, per incoerenza rispetto allo scopo perseguito, con l'art. 3 Cost., dal momento che rispetto al duplice presupposto della norma - la particolare "redditività" del catalogo di reati per i quali la presunzione vige e la maggiore possibilità di occultamento dei profitti - i fatti di "piccolo spaccio", quand'anche aggravati ai sensi dell'art. 80 t.u. stupefacenti, si caratterizzano per un'offensività contenuta che non lascia ragionevolmente presumere il superamento dei limiti di reddito da parte del reo. La presunzione in esame - divenuta relativa a seguito della sentenza n. 139 del 2010 - viola anche il diritto fondamentale di azione e di difesa in giudizio, rendendo più gravoso l'onere probatorio posto a carico del richiedente per essere ammesso al beneficio. (Precedenti: S. 139/2010 - mass. 34603; S. 144/1992).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, sotto il profilo dell'intrinseca irrazionalità, e 24, secondo e terzo comma, Cost., l'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui ricomprende la condanna in via definitiva per il reato di cessione di sostanze stupefacenti «di lieve entità», di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, tra quelle per le quali vige la presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La disposizione censurata dal Tribunale di Firenze contrasta, per incoerenza rispetto allo scopo perseguito, con l'art. 3 Cost., dal momento che rispetto al duplice presupposto della norma - la particolare "redditività" del catalogo di reati per i quali la presunzione vige e la maggiore possibilità di occultamento dei profitti - i fatti di "piccolo spaccio", quand'anche aggravati ai sensi dell'art. 80 t.u. stupefacenti, si caratterizzano per un'offensività contenuta che non lascia ragionevolmente presumere il superamento dei limiti di reddito da parte del reo. La presunzione in esame - divenuta relativa a seguito della sentenza n. 139 del 2010 - viola anche il diritto fondamentale di azione e di difesa in giudizio, rendendo più gravoso l'onere probatorio posto a carico del richiedente per essere ammesso al beneficio. (Precedenti: S. 139/2010 - mass. 34603; S. 144/1992).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 76
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 3
Altri parametri e norme interposte