Sentenza 36/2005 (ECLI:IT:COST:2005:36)
Massima numero 29106
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  12/01/2005;  Decisione del  12/01/2005
Deposito del 27/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29100  29101  29102  29103  29104  29105  29107


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Realizzazione del centro nazionale di adroterapia oncologica - Mancata previsione dell’intesa con le regioni ai fini delle scelte relative alla localizzazione e alle attività - Asserita violazione di competenze regionali - Rinuncia, in sede di trattazione orale, al motivo di ricorso prospettato dalla regione ricorrente - Inammissibilità della questione per difetto di interesse.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 52, comma 21, della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui non prevede alcuna forma di “codecisione” delle regioni né in ordine alla localizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica, né in ordine all'attività che esso è chiamato a svolgere, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, per difetto d'interesse della ricorrente. Infatti la difesa di quest’ultima, in sede di discussione orale, ha sostanzialmente rinunciato al prospettato motivo di ricorso.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/11/2002  n. 289  art. 52  co. 21

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte