Sentenza 36/2005 (ECLI:IT:COST:2005:36)
Massima numero 29107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 27/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2004 - Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria - Ricorso regionale riproduttivo di censure già formulate nei confronti dell’art. 52, comma 4, della legge n. 289 del 2002 - Riferibilità alle questioni sollevate delle motivazioni che hanno condotto alla pronuncia di infondatezza.
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2004 - Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria - Ricorso regionale riproduttivo di censure già formulate nei confronti dell’art. 52, comma 4, della legge n. 289 del 2002 - Riferibilità alle questioni sollevate delle motivazioni che hanno condotto alla pronuncia di infondatezza.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 32, della legge n. 350 del 2003, nella parte in cui la disposizione impugnata reitera e ribadisce alcune delle misure di “razionalizzazione” e contenimento della spesa sanitaria già stabilite dall'art. 52, comma 4, della legge n. 289 del 2002, in riferimento agli artt. 4, 51, 97, 117 e 119 della Costituzione, in quanto sono pienamente riferibili alla questione in esame le motivazioni che hanno condotto alla pronuncia di infondatezza delle censure già formulate con la presente sentenza nei confronti del predetto art. 52, comma 4, della stessa legge n. 289 del 2002.
- V. massima B.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 32, della legge n. 350 del 2003, nella parte in cui la disposizione impugnata reitera e ribadisce alcune delle misure di “razionalizzazione” e contenimento della spesa sanitaria già stabilite dall'art. 52, comma 4, della legge n. 289 del 2002, in riferimento agli artt. 4, 51, 97, 117 e 119 della Costituzione, in quanto sono pienamente riferibili alla questione in esame le motivazioni che hanno condotto alla pronuncia di infondatezza delle censure già formulate con la presente sentenza nei confronti del predetto art. 52, comma 4, della stessa legge n. 289 del 2002.
- V. massima B.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 32
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte