Sentenza 36/2005 (ECLI:IT:COST:2005:36)
Massima numero 29107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  12/01/2005;  Decisione del  12/01/2005
Deposito del 27/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29100  29101  29102  29103  29104  29105  29106


Titolo
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2004 - Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria - Ricorso regionale riproduttivo di censure già formulate nei confronti dell’art. 52, comma 4, della legge n. 289 del 2002 - Riferibilità alle questioni sollevate delle motivazioni che hanno condotto alla pronuncia di infondatezza.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 32, della legge n. 350 del 2003, nella parte in cui la disposizione impugnata reitera e ribadisce alcune delle misure di “razionalizzazione” e contenimento della spesa sanitaria già stabilite dall'art. 52, comma 4, della legge n. 289 del 2002, in riferimento agli artt. 4, 51, 97, 117 e 119 della Costituzione, in quanto sono pienamente riferibili alla questione in esame le motivazioni che hanno condotto alla pronuncia di infondatezza delle censure già formulate con la presente sentenza nei confronti del predetto art. 52, comma 4, della stessa legge n. 289 del 2002.

- V. massima B.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 3  co. 32

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte