Sentenza 37/2005 (ECLI:IT:COST:2005:37)
Massima numero 29109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 27/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
SENT. 37/05 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - NORME DELLA LEGGE FINANZIARIA 2003 - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA - NORME CONCERNENTI LO 'STATUS' DEL PERSONALE, L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA E L’AUTONOMIA SCOLASTICA - DENUNCIATA MANCANZA IN TALI DISPOSIZIONI DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE - FORMULAZIONE GENERICA DELLE CENSURE IN RELAZIONE AD UNA DISCIPLINA CONTENENTE NORME ETEROGENEE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 37/05 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - NORME DELLA LEGGE FINANZIARIA 2003 - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA - NORME CONCERNENTI LO 'STATUS' DEL PERSONALE, L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA E L’AUTONOMIA SCOLASTICA - DENUNCIATA MANCANZA IN TALI DISPOSIZIONI DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA DI ISTRUZIONE - FORMULAZIONE GENERICA DELLE CENSURE IN RELAZIONE AD UNA DISCIPLINA CONTENENTE NORME ETEROGENEE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato, nel suo complesso, in riferimento all’art. 117, comma terzo, della Costituzione, in quanto non si limiterebbe a dettare principî fondamentali nella materia dell’istruzione, attribuita alla competenza concorrente di Stato e Regioni. Premesso che l’articolo 35 si compone di nove commi, che toccano ambiti diversi di disciplina, concernenti lo 'status' del personale scolastico, l’organizzazione scolastica e il profilo dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la generica censura, secondo cui l’intero articolo non conterrebbe principî fondamentali della legislazione statale nella materia dell’istruzione, non raggiunge il livello di specificità che si richiede ai fini di uno scrutinio di merito, giacché nel ricorso sono del tutto omesse le ragioni per cui le disposizioni contenute nell’art. 35, singolarmente considerate, determinerebbero una lesione delle attribuzioni regionali.
- Sui requisiti di specificità dei motivi del ricorso in via principale, v. la citata sentenza n. 303/2003.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato, nel suo complesso, in riferimento all’art. 117, comma terzo, della Costituzione, in quanto non si limiterebbe a dettare principî fondamentali nella materia dell’istruzione, attribuita alla competenza concorrente di Stato e Regioni. Premesso che l’articolo 35 si compone di nove commi, che toccano ambiti diversi di disciplina, concernenti lo 'status' del personale scolastico, l’organizzazione scolastica e il profilo dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la generica censura, secondo cui l’intero articolo non conterrebbe principî fondamentali della legislazione statale nella materia dell’istruzione, non raggiunge il livello di specificità che si richiede ai fini di uno scrutinio di merito, giacché nel ricorso sono del tutto omesse le ragioni per cui le disposizioni contenute nell’art. 35, singolarmente considerate, determinerebbero una lesione delle attribuzioni regionali.
- Sui requisiti di specificità dei motivi del ricorso in via principale, v. la citata sentenza n. 303/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/11/2002
n. 289
art. 35
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte