Sentenza 37/2005 (ECLI:IT:COST:2005:37)
Massima numero 29112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
12/01/2005; Decisione del
12/01/2005
Deposito del 27/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Titolo
SENT. 37/05 E. ISTRUZIONE PUBBLICA - NORME DELLA LEGGE FINANZIARIA 2003 - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA - MODALITÀ DI RICONDUZIONE DELL’ORARIO DI INSEGNAMENTO A QUELLO OBBLIGATORIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI - ASSERITA LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLE REGIONI E DELL’AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - ESCLUSIONE - ENUNCIAZIONE, DA PARTE DELLA NORMA DENUNCIATA, DI UN PRINCIPIO AL QUALE DEVONO ATTENERSI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 37/05 E. ISTRUZIONE PUBBLICA - NORME DELLA LEGGE FINANZIARIA 2003 - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA - MODALITÀ DI RICONDUZIONE DELL’ORARIO DI INSEGNAMENTO A QUELLO OBBLIGATORIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI - ASSERITA LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLE REGIONI E DELL’AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - ESCLUSIONE - ENUNCIAZIONE, DA PARTE DELLA NORMA DENUNCIATA, DI UN PRINCIPIO AL QUALE DEVONO ATTENERSI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento all’art. 117, comma terzo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale disciplina le modalità di riconduzione dell’orario di insegnamento a quello obbligatorio di servizio dei docenti. Poiché la norma denunciata si limita a ricondurre l’orario di insegnamento a quello obbligatorio di servizio dei docenti per tutte le scuole del territorio nazionale, enunciando così un principio al quale devono attenersi le istituzioni scolastiche, ancorché dotate di autonomia, e non spiega comunque effetto sulla determinazione del livello del servizio scolastico, deve escludersi la lesione delle attribuzioni legislative regionali e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la quale non può in ogni caso risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, ma esige soltanto che a tali istituzioni siano lasciati adeguati spazi che le leggi statali e quelle regionali, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono pregiudicare.
- Sulla portata dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, v. la citata sentenza n . 13/2004.
Non è fondata, in riferimento all’art. 117, comma terzo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale disciplina le modalità di riconduzione dell’orario di insegnamento a quello obbligatorio di servizio dei docenti. Poiché la norma denunciata si limita a ricondurre l’orario di insegnamento a quello obbligatorio di servizio dei docenti per tutte le scuole del territorio nazionale, enunciando così un principio al quale devono attenersi le istituzioni scolastiche, ancorché dotate di autonomia, e non spiega comunque effetto sulla determinazione del livello del servizio scolastico, deve escludersi la lesione delle attribuzioni legislative regionali e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la quale non può in ogni caso risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, ma esige soltanto che a tali istituzioni siano lasciati adeguati spazi che le leggi statali e quelle regionali, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono pregiudicare.
- Sulla portata dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, v. la citata sentenza n . 13/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/11/2002
n. 289
art. 35
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte