Sentenza 37/2005 (ECLI:IT:COST:2005:37)
Massima numero 29113
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  12/01/2005;  Decisione del  12/01/2005
Deposito del 27/01/2005; Pubblicazione in G. U. 02/02/2005
Massime associate alla pronuncia:  29108  29109  29110  29111  29112


Titolo
SENT. 37/05 F. ISTRUZIONE PUBBLICA - NORME DELLA LEGGE FINANZIARIA 2003 - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA - MODALITÀ DI RICONDUZIONE DELL’ORARIO DI INSEGNAMENTO A QUELLO OBBLIGATORIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI - ASSERITO IRRAGIONEVOLE CONTENIMENTO DELLA SPESA SENZA TENER CONTO DELLE ESIGENZE DEL SERVIZIO SCOLASTICO - NON INCIDENZA DELLA DISPOSIZIONE SULLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA REGIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell’art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale disciplina le modalità di riconduzione dell’orario di insegnamento a quello obbligatorio di servizio dei docenti. Tale disposizione, infatti, non incide sulle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/11/2002  n. 289  art. 35  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte